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01.
Informazioni tecniche: Revisione della legislazione sulle derrate
alimentari
Queste informazioni tecniche sono rivolte ad un pubblico specifico e non
rientrano nella nostra strategia di divulgazione ad un pubblico generale.
Maggiori informazioni sono ottenibili alla pagina
specifica dell'USAV
Modifica degli allegati dell’ordinanza del DFI sugli additivi
ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd; RS
817.022.31)
L’Ordinanza sugli additivi contiene
disposizioni concernenti gli additivi utilizzati nelle derrate alimentari
per garantire la tutela della salute e un elevato livello di protezione
dagli inganni. Le definizioni riguardanti la categoria della carne e
le relative sottocategorie vengono uniformate interamente
all’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale.
Questa modifica garantisce una migliore interpretazione delle categorie e
degli additivi ammessi al loro interno. È ammesso l’uso
dell’advantame come nuovo edulcorante. L’uso
dell’advantame come edulcorante intensivo in vari prodotti alimentari
ed edulcoranti da tavola (miscele di edulcoranti utilizzate ad esempio nei
prodotti da forno) è opportuno da un punto di vista tecnologico per
sostituire gli zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio, ecc.),
consentendo in tal modo di ridurre il valore energetico di queste derrate
alimentari. La possibilità di utilizzare l’advantame come
edulcorante offre una maggiore flessibilità ai produttori nella
formulazione di derrate alimentari a ridotto valore energetico con un
profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno contenuto
calorico. Grazie al suo sapore, alle proprietà edulcoranti e alla
buona stabilità, l’advantame rappresenta un’alternativa
agli edulcoranti ad alto potere dolcificante già ammessi. In
generale le possibilità di utilizzo degli edulcoranti vengono
ampliante. In tal modo viene consentita una gamma più vasta di
prodotti a ridotto contenuto calorico.
Modifiche dell’allegato
dell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti
negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE;
RS 817.021.23)
Negli elenchi 1, 3a e 3b
dell’allegato 1 sono stati effettuati adeguamenti tecnici. Le attuali
concentrazioni massime di diverse sostanze attive sono state adeguate ai
valori più elevati dell’UE oppure sostituite da nuovi livelli
massimi corrispondenti a quelli dell’UE. Poiché le
concentrazioni massime di alcune sostanze attive si basano sugli usi
autorizzati in Svizzera di prodotti fitosanitari, differiscono da quelle
stabilite dall’UE.
Modifica degli allegati dell’ordinanza concernente
l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi
ottenuti (RS 817.022.105)
Nel allegato 3 sono stati
effettuati adeguamenti tecnici. Nuovi usi e livelli massimi di un
supplemento dietetico sono stati recepiti nell’allegato 4.
Ordinanza dell’USAV sulla
gomma di guar originaria o proveniente dall’India
I
livelli di PCP nella gomma di guar proveniente dall’India sono
tuttora critici. A causa di livelli di PCP troppo elevati, nel 2010
l’UFSP ha emesso l’ordinanza sulla gomma di guar originaria o
proveniente dall’India in linea con il diritto UE. Tuttavia il
regolamento UE e l’equivalente svizzero erano limitati nel tempo. In
un audit condotto dalla Commissione europea è stato stabilito che i
livelli di PCP nella gomma di guar proveniente dall’India sono
tuttora elevati. La fonte di contaminazione non è stata ancora
individuata. Alla luce di queste considerazioni, il 5 febbraio 2015
l’UE ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 e abrogato
il regolamento (UE) n. 258/2010 finora in vigore. Ai fini della tutela
della sicurezza alimentare e della semplificazione del commercio con
l’UE, la Svizzera ha recepito nuovamente le disposizioni
sull’importazione di gomma di guar originaria o proveniente
dall’India. Il presente progetto di ordinanza recepisce le
disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/175, che corrisponde
essenzialmente all’ordinanza dell’UFSP del 12 maggio 2010 sulla
gomma di guar originaria o proveniente dall’India.
Modifica degli allegati
dell’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
(Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS 817.023.11)
Per quanto
riguarda l’utilizzo di sostanze chimiche nei giocattoli, viene data
priorità assoluta alla tutela della salute dei bambini. Di
conseguenza le sostanze critiche vengono sottoposte a valutazioni
scientifiche regolari per adeguarne i valori limite. Per le sostanze
chimiche utilizzate nei giocattoli per bambini di età inferiore ai
36 mesi o in quelli destinati a essere messi in bocca si applicano valori
limite specifici. Sono stati rivisti i valori limite degli idrocarburi
policiclici aromatici (IPA). Per proteggere la salute dei bambini dai
pericoli causati dagli IPA, è vietata l’immissione in
commercio di giocattoli con parti di plastica o di gomma a loro accessibili
contenenti IPA in concentrazioni superiori a 0,5 mg/kg. Per i
plastificanti sono stati stabiliti valori limite di 5 mg/kg. Gli esteri
fosforici (TCEP, TCPP e TDCP) impiegati nei polimeri come plastificanti
ritardanti di fiamma sono classificati come cancerogeni di categoria 2. Il
valore limite stabilito per queste sostanze è di 5 mg/kg. È previsto un nuovo valore limite per il bisfenolo A. Il bisfenolo
A (BPA) è un interferente endocrino con effetti di tipo estrogenico.
Il nuovo valore limite stabilito per questa sostanza è basato sul
rapporto di valutazione dei rischi della Commissione europea, secondo il
quale il BPA influisce negativamente sul sistema endocrino. Poiché i
bambini necessitano di un elevato livello di protezione, viene stabilito un
valore limite di migrazione di 0,1 mg/l. Per ulteriori informazioni
sul bisfenolo A consultare il sito www.usav.admin.ch
Modifica degli allegati
dell’ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31)
Le ultime modifiche importanti dell’UE in merito a determinate
sostanze nei cosmetici sono state recepite negli allegati dell’OCos.
D’ora in avanti alcuni parabeni sono considerati sostanze vietate.
Sono stati inoltre adeguati l’uso e le concentrazioni massime del
triclosan e modificati i requisiti per l’impiego di determinate
sostanze nelle tinture per capelli. Alcuni coloranti sono ora ammessi nelle
tinture per le ciglia. Per tutelare la salute dei consumatori, è
stato introdotto un divieto per l’utilizzo di determinati parabeni
nei cosmetici. Il propilparabene e il butilparabene sono disciplinati
separatamente. La voce relativa al triclosan e le disposizioni concernenti
l’impiego di diverse sostanze attive e coloranti nelle tinture per
capelli e per ciglia sono state adeguate alla nuova normativa UE.
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