1 ottobre 2015

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01.

Informazioni tecniche: Revisione della legislazione sulle derrate alimentari

Queste informazioni tecniche sono rivolte ad un pubblico specifico e non rientrano nella nostra strategia di divulgazione ad un pubblico generale. Maggiori informazioni sono ottenibili alla pagina specifica dell'USAV

Modifica degli allegati dell’ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd; RS 817.022.31)


L’Ordinanza sugli additivi contiene disposizioni concernenti gli additivi utilizzati nelle derrate alimentari per garantire la tutela della salute e un elevato livello di protezione dagli inganni.
Le definizioni riguardanti la categoria della carne e le relative sottocategorie vengono uniformate interamente all’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale. Questa modifica garantisce una migliore interpretazione delle categorie e degli additivi ammessi al loro interno.
È ammesso l’uso dell’advantame come nuovo edulcorante. L’uso dell’advantame come edulcorante intensivo in vari prodotti alimentari ed edulcoranti da tavola (miscele di edulcoranti utilizzate ad esempio nei prodotti da forno) è opportuno da un punto di vista tecnologico per sostituire gli zuccheri calorici (saccarosio, glucosio, fruttosio, ecc.), consentendo in tal modo di ridurre il valore energetico di queste derrate alimentari.
La possibilità di utilizzare l’advantame come edulcorante offre una maggiore flessibilità ai produttori nella formulazione di derrate alimentari a ridotto valore energetico con un profilo organolettico simile al prodotto equivalente a pieno contenuto calorico. Grazie al suo sapore, alle proprietà edulcoranti e alla buona stabilità, l’advantame rappresenta un’alternativa agli edulcoranti ad alto potere dolcificante già ammessi. In generale le possibilità di utilizzo degli edulcoranti vengono ampliante. In tal modo viene consentita una gamma più vasta di prodotti a ridotto contenuto calorico.

Modifiche dell’allegato dell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE; RS 817.021.23)

Negli elenchi 1, 3a e 3b dell’allegato 1 sono stati effettuati adeguamenti tecnici. Le attuali concentrazioni massime di diverse sostanze attive sono state adeguate ai valori più elevati dell’UE oppure sostituite da nuovi livelli massimi corrispondenti a quelli dell’UE. Poiché le concentrazioni massime di alcune sostanze attive si basano sugli usi autorizzati in Svizzera di prodotti fitosanitari, differiscono da quelle stabilite dall’UE.

Modifica degli allegati dell’ordinanza concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105)

Nel allegato 3 sono stati effettuati adeguamenti tecnici. Nuovi usi e livelli massimi di un supplemento dietetico sono stati recepiti nell’allegato 4.

Ordinanza dell’USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India

I livelli di PCP nella gomma di guar proveniente dall’India sono tuttora critici. A causa di livelli di PCP troppo elevati, nel 2010 l’UFSP ha emesso l’ordinanza sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India in linea con il diritto UE. Tuttavia il regolamento UE e l’equivalente svizzero erano limitati nel tempo. In un audit condotto dalla Commissione europea è stato stabilito che i livelli di PCP nella gomma di guar proveniente dall’India sono tuttora elevati. La fonte di contaminazione non è stata ancora individuata. Alla luce di queste considerazioni, il 5 febbraio 2015 l’UE ha emanato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 e abrogato il regolamento (UE) n. 258/2010 finora in vigore.
Ai fini della tutela della sicurezza alimentare e della semplificazione del commercio con l’UE, la Svizzera ha recepito nuovamente le disposizioni sull’importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall’India.
Il presente progetto di ordinanza recepisce le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/175, che corrisponde essenzialmente all’ordinanza dell’UFSP del 12 maggio 2010 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’India.

Modifica degli allegati dell’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS 817.023.11)

Per quanto riguarda l’utilizzo di sostanze chimiche nei giocattoli, viene data priorità assoluta alla tutela della salute dei bambini. Di conseguenza le sostanze critiche vengono sottoposte a valutazioni scientifiche regolari per adeguarne i valori limite. Per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli per bambini di età inferiore ai 36 mesi o in quelli destinati a essere messi in bocca si applicano valori limite specifici.
Sono stati rivisti i valori limite degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Per proteggere la salute dei bambini dai pericoli causati dagli IPA, è vietata l’immissione in commercio di giocattoli con parti di plastica o di gomma a loro accessibili contenenti IPA in concentrazioni superiori a 0,5 mg/kg.
Per i plastificanti sono stati stabiliti valori limite di 5 mg/kg. Gli esteri fosforici (TCEP, TCPP e TDCP) impiegati nei polimeri come plastificanti ritardanti di fiamma sono classificati come cancerogeni di categoria 2. Il valore limite stabilito per queste sostanze è di 5 mg/kg.
È previsto un nuovo valore limite per il bisfenolo A. Il bisfenolo A (BPA) è un interferente endocrino con effetti di tipo estrogenico. Il nuovo valore limite stabilito per questa sostanza è basato sul rapporto di valutazione dei rischi della Commissione europea, secondo il quale il BPA influisce negativamente sul sistema endocrino. Poiché i bambini necessitano di un elevato livello di protezione, viene stabilito un valore limite di migrazione di 0,1 mg/l.
Per ulteriori informazioni sul bisfenolo A consultare il sito www.usav.admin.ch

Modifica degli allegati dell’ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31)

Le ultime modifiche importanti dell’UE in merito a determinate sostanze nei cosmetici sono state recepite negli allegati dell’OCos. D’ora in avanti alcuni parabeni sono considerati sostanze vietate. Sono stati inoltre adeguati l’uso e le concentrazioni massime del triclosan e modificati i requisiti per l’impiego di determinate sostanze nelle tinture per capelli. Alcuni coloranti sono ora ammessi nelle tinture per le ciglia. Per tutelare la salute dei consumatori, è stato introdotto un divieto per l’utilizzo di determinati parabeni nei cosmetici. Il propilparabene e il butilparabene sono disciplinati separatamente. La voce relativa al triclosan e le disposizioni concernenti l’impiego di diverse sostanze attive e coloranti nelle tinture per capelli e per ciglia sono state adeguate alla nuova normativa UE.

 

 

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