Voto anticipato

L’avente diritto di voto può votare all’ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell’apertura ufficiale delle operazioni di voto unicamente per le elezioni.

L’elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla cancelleria comunale nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

Il voto anticipato è permesso a partire dal penultimo lunedì precedente la data dell'elezione.

Il Sindaco , chi ne fa le veci o il segretario comunale rilascia senza indugio l’autorizzazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 2 RALEDP e il Municipio organizza le votazioni anticipate secondo quanto dispone l’art. 31 RALEDP.