Voto degli svizzeri e dei ticinesi all'estero


Votazioni e elezioni in materia federale e cantonale

Per gli svizzeri e i ticinesi all'estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. Gli svizzeri e i ticinesi all'estero che hanno ossequiato la procedura prevista dalla legislazione federale sono automaticamente ammessi a votare per corrispondenza in materia federale e cantonale per un periodo di quattro anni a far tempo dall'ultimo annuncio.

I Comuni inviano direttamente il materiale di voto e le buste di trasmissione all'indirizzo estero tre settimane prima la data dell'elezione e senza ulteriore richiesta da parte degli aventi diritto.

I ticinesi all'estero che non hanno seguito la procedura di annuncio prevista dalla legislazione federale, mantengono tuttavia intatta la facoltà di esercitare il diritto di voto in materia cantonale, unicamente recandosi di persona all'Ufficio elettorale del Comune di voto nel cui catalogo elettorale risultano iscritti. 

Votazioni e elezioni in materia comunale

I cittadini ticinesi con domicilio all’estero non hanno diritto di voto per corrispondenza per le elezioni e le votazioni comunali.

Essi possono tuttavia esercitare il diritto di voto recandosi personalmente all’ufficio elettorale del Comune nel cui catalogo elettorale sono iscritti.