- Come votare
- Voto per corrispondenza nelle votazioni
- Voto per corrispondenza nelle elezioni
- Voto anticipato
- Voto accompagnato
- Voto ai seggi elettorali
- Voto dei ticinesi all'estero
- Archivi
- Votazioni passate
- Elezioni passate
Voto per corrispondenza nelle elezioni
L’elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza per le elezioni cantonali, comunali e patriziali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:
- impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
- impedito a recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istitutianaloghi siti in Svizzera con la presentazione di un’attestazione di degenza;
- impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- detenuto in un carcere sito nel Cantone (per le elezioni patriziali detenuto in un carcere sito in Svizzera);
- in servizio militare o presti servizio nella protezione civile;
- domiciliato in Ticino residente in un altro cantone o all'estero.
L’elenco degli ospedali, case anziani o istituti analoghi stabilito dal Consiglio di Stato è pubblicato nel Foglio ufficiale n. 94 del 25 novembre 2011 (estratto).
Procedura
L’elettore che intende votare per corrispondenza per le elezioni cantonali, comunali e patriziali deve presentare la richiesta scritta alla cancelleria comunale (Ufficio patriziale) del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto al più tardi entro le ore 18.00 dell'ultimo lunedì precedente la data dell'elezione.
Se il motivo che impedisce l'avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto sopraggiunge successivamente, la richiesta può eccezionalmente essere presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all'apertura degli uffici elettorali.
Nota bene
Il motivo che consente il cittadino (patrizio) domiciliato in Ticino ma residente fuori Cantone o all’estero di votare per corrispondenza discende unicamente dalla residenza fuori Cantone o all’estero. Di conseguenza, poiché tale motivo (cioè la residenza fuori Cantone o all’estero) non è una causa che sopraggiunge dopo la scadenza del termine per la domanda del voto per corrispondenza, la persona interessata può votare solo presentandosi di persona al seggio elettorale.
Nei casi di cui all’art. 32 LEDP, richiesta deve essere accompagnata:
- per la lett. a) da una dichiarazione della direzione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso. E' a disposizione un modulo elaborato dal Dipartimento delle istituzioni presso i singoli istituti di cura, case per anziani e altri istituti analoghi;
- per la lett. b) da una dichiarazione scritta del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso;
- per la lett. c), da un certificato medico che attesti l’impedimento di recarsi personalmente al locale di voto;
- per le lett. d), e) e f) non é necessaria alcuna dichiarazione;
Le modalità del voto per corrispondenza sono disciplinate dall’art. 33 RALEDP.
Il materiale, comprendente la busta di trasmissione (colore grigio) e le buste per riporre le schede votate, deve pervenire ai cittadini (patrizi) autorizzati a votare per corrispondenza a stretto giro di posta, eventualmente per espresso. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c) LEDP).
Modelli
- Richiesta voto per corrispondenza [.pdf 93 KB]
