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Voto per corrispondenza nelle votazioni
È possibile votare per corrispondenza per le votazioni federali, cantonali e comunali (escluse le elezioni).
Il voto per corrispondenza generalizzato è stato approvato dal Gran Consiglio in data 22.02.2005.
Materiale di voto e carta di legittimazione
Il materiale di voto (scheda di voto e buste) e la carta di legittimazione di voto sono inviati dalla cancelleria comunale al domicilio dell'elettore.
Come si vota per corrispondenza
- votare la scheda, inserirla nell’apposita busta ufficiale con l'indicazione votazione federale (colore ocra) o votazione cantonale (colore viola) e sigillarla;
- compilare la carta di legittimazione di voto con la data di nascita completa e firmarla (firma autografa);
- riporre la busta con l'indicazione votazione federale votazione cantonale, unitamente alla carta di legittimazione di voto senza ritagliarla, nella busta per il voto per corrispondenza (colore grigio). Trasmettere la busta tramite il servizio postale alla Cancelleria comunale oppure depositarla nella bucalettere comunale (senza affrancatura).
Termine per la spedizione
Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 della domenica in cui si vota, per essere considerate ai fini dello spoglio.
Gli elettori sono invitati a non attendere gli ultimi giorni per inviare le schede per corrispondenza. Il voto per corrispondenza può essere esercitato a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto al domicilio.
Sanzioni penali
E’ punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria o con una multa chi commette i reati di frode elettorale (art. 282) o di incetta di voti (282bis) del Codice penale.


