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Candidature in dettaglio

I candidati devono essere cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti con diritto di voto a livello federale e designati unicamente con

  • cognome
  • nome
  • data completa di nascita (giorno mese e anno)
  • domicilio.

Ogni proposta di candidatura non può contenere un numero di candidati superiore ai seggi da attribuire (90 per il Gran Consiglio e 5 per il Consiglio di Stato).

I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta), né quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quale ha dato la sua adesione, o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un’altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

La legge consente la candidatura del cittadino ticinese all'estero purché abbia rispettato la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale. E’ ammessa pure la candidatura del cittadino svizzero e del cittadino ticinese all'estero che raggiungono la maggiore età domenica 19 aprile 2015.

L’eletto non domiciliato deve prendere domicilio entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della carica.

Eleggibilità

Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato.
Nelle elezioni popolari cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.
L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

Ineleggibilità

E’ ineleggibile al Consiglio di Stato il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.