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Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Tribunale cantonale amministrativo.

Contro ogni atto del Consiglio di Stato nella proceduta preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria s’intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.
Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che s’intende impugnare. Il Consiglio di Stato o il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma dell'art. 164 LEDP.