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Modalità di voto

L’elettore dovrà prestare particolare attenzione a:

  • seguire attentamente le istruzioni riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;
  • aprire la busta secondo le istruzioni indicate sul fronte e sul retro della stessa: la busta non deve essere tagliata, cestinata, strappata o aperta con forbici o taglierini in quanto va riutilizzata per l’invio delle schede votate al Comune;  
  • nella finestra della busta deve comparire unicamente l’indirizzo della Cancelleria comunale;
  • richiedere alla Cancelleria comunale un nuovo esemplare di busta in caso di danneggiamento o non riutilizzabilità di quest’ultima.

Importante: l’utilizzo di buste non ufficiali non è ammesso.

Procedura voto per corrispondenza

La procedura del voto per corrispondenza è la seguente:

  • compilare e inserire le schede di voto nelle apposite buste con l’indicazione “Elezione del Gran Consiglio Busta ufficiale Voto per corrispondenza” e “Elezione del Consiglio di Stato Busta ufficiale Voto per corrispondenza”  (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta!”)
  • indicare la data di nascita completa e apporre la firma autografa sulla carta di legittimazione di voto (senza ritagliarla);
  • infilare nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con le schede votate;
  • immettere correttamente nella busta la carta di legittimazione di voto firmata e completa della data di nascita nel senso indicato dalle frecce;
  • prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo della Cancelleria comunale sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione.

Modalità di spedizione o consegna a mano della busta di trasmissione

L’elettore può inviare la busta di trasmissione

  • per il tramite del servizio postale (con affrancatura)
  • imbucandola nella buca lettere poste nei quartieri o dinnanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura)
  • consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura) entro le ore 12.00 di domenica 19 aprile 2015.

Ticinesi con domicilio all'estero

Per i ticinesi con domicilio all'estero (ovvero coloro che hanno la cittadinanza ticinese) si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. I ticinesi con domicilio all'estero che hanno ossequiato la procedura prevista dalla legislazione federale sono automaticamente ammessi a votare per corrispondenza in materia cantonale per un periodo di quattro anni a far tempo dall'ultimo annuncio.
I ticinesi all'estero che non hanno seguito la procedura di annuncio prevista dalla legislazione federale, mantengono tuttavia intatta la facoltà di esercitare il diritto di voto in materia cantonale, unicamente recandosi di persona all'Ufficio elettorale del Comune di voto nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

Nullità delle schede

Sono nulle le schede che:

  1. portano segni di riconoscimento
  2. recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione;
  3. non sono ufficiali;
  4. sono illeggibili;    
  5. sono compilate o modificate non a mano;
  6. non sono intestate a una lista e il numero di voti preferenziali supera quello dei seggi;
  7. nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.