Iscrizione, aggiornamento e pubblicazione del catalogo elettorale
(art. 6 e segg. LEDP e 2 e segg. RALEDP)
L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro. Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.
I Comuni allestiscono un unico catalogo elettorale federale, cantonale e comunale. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo elettorale è allestito.
Il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre, è pubblicato annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della Cancelleria comunale.
Il catalogo elettorale è pubblico. Può essere consultato ad ogni avente diritto di voto, domiciliato nel Comune, durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale. Ogni cittadino può ottenere a sue spese una copia del catalogo elettorale.
Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all’albo comunale per quindici giorni consecutivi con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162 LEDP.