Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

    (art. 163 LEDP)

    Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Granconsiglio.
    Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.
    Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.
    Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile, riservato il ricorso a norma degli art. 164 e 165 LEDP.

    Informazioni

    Ufficio votazioni e elezioni
    Residenza governativa
    6501 Bellinzona

    tel. +41 91 814 32 26
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