Liste

    Liste definitive

    (art. 66 LEDP; art. 30 e 32 LDP)

    Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011 e prendono il nome di liste.

    Sorteggio delle liste

    (art. 66 LEDP; art. 32 LDP)

    Consiglio degli Stati

    L'ordine di successione dei candidati è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio

    Consiglio nazionale

    L'ordine di successione delle liste è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.

    I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi.

    L'ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

    Pubblicazione delle liste

    (art. 67 LEDP e 27 RALEDP; 32 LDP)

    Le liste per il Consiglio degli Stati e per il Consiglio nazionale sono pubblicate con il nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

    Per i candidati al Consiglio degli Stati è aggiunta l'eventuale iscrizione nel casellario giudiziale.

    Per le liste del Consiglio nazionale è aggiunta l'eventuale dichiarazione di congiunzione e/o sottocongiunzione.

    Scadenziario

    • 12.09.2011 ore 1800
      - Liste definitive
    • 13.09.2011
      - Sorteggio delle liste