Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Tipologia di voto

Voto al seggio

L’elettore che opta per il voto al seggio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza e le schede di voto. Documenta, se necessario, le proprie generalità mediante la presentazione del passaporto, della carta d'identità o altro documento.


Voto accompagnato

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'Ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

L’accertamento dell’incapacità fisica avviene a cura dell’ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un’attestazione medica.

  • Dettagli sul voto accompagnato

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza in occasione delle elezioni federali del 18 ottobre 2015.

Gli aventi diritto di voto riceveranno al proprio domicilio, per il tramite di una busta di trasmissione ufficiale, il seguente materiale di voto:

  • carta di legittimazione di voto;
  • scheda ufficiale per l’elezione del Consiglio nazionale (di colore rosso);
  • scheda ufficiale per l’elezione del Consiglio degli Stati (di colore blu;
  • buste per riporre la scheda votata per l’elezione del Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati;
  • guida elettorale federale e le istruzioni di voto.

L’avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

La medesima busta ricevuta dovrà essere utilizzata dagli aventi diritto di voto che intendono votare per corrispondenza per l’invio delle schede votate alla Cancelleria comunale. Attenzione a non cestinarla!
Per ulteriori informazioni o per la sostituzione di buste danneggiate rivolgesi alla Cancelleria comunale.

Utilizzare unicamente le buste ufficiali (altre buste non sono ammesse!) e firmare la carta di legittimazione di voto.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per domenica 18 ottobre 2015.


Ticinesi all'estero

Per i ticinesi all'estero (Consiglio degli Stati) e gli svizzeri (Consiglio nazionale) si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. I ticinesi all'estero che hanno ossequiato la procedura prevista dalla legislazione federale sono automaticamente ammessi a votare per corrispondenza per un periodo di quattro anni a far tempo dall'ultimo annuncio.

  • Dettagli riguardanti il voto per i ticinesi all'estero

Sanzioni penali

È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.