Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Alienazione di armi, parti essenziali soggette a permesso d’acquisto

Procedura

Richiedere all’acquirente il permesso di acquisto, il quale consente di acquisire fino a tre armi, a condizione che l’acquisizione avvenga contemporaneamente e da uno stesso alienante.

Per acquisizione vanno intese le seguenti operazioni: acquisto, permuta, donazione, successione ereditaria, noleggio e prestito gratuito (comodato).

La copia C del permesso d’acquisto di armi deve essere inviata entro un mese al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, oppure al competente servizio se l’acquirente è domiciliato in un altro Cantone.