Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Alienazione di armi e loro parti essenziali soggette all’obbligo di dichiarazione

Informazioni e requisiti

Chiunque desidera alienare (vendere, cedere, prestare, noleggiare e regalare) armi a cittadini domiciliati in Svizzera deve stipulare con l’acquirente un contratto scritto, copia del quale deve essere inviato entro un mese al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, oppure al competente servizio se l’acquirente è domiciliato in un altro Cantone.
L’alienazione di armi a persone non domiciliate in Svizzera è possibile unicamente se l’acquirente possiede un permesso d’acquisto valido.

L’acquirente deve essere maggiorenne, non interdetto, non condannato per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente e iscritti nel casellario giudiziale e non deve dare motivi di ritenere che esporrà a pericolo se stesso o terzi.

Richiesta