Commissioni permanenti
Commissioni speciali
- Bonifiche fondiarie
- Energia
- Tributaria
- Scolastica
- Sanitaria
- Pianificazione del territorio
- Costituzione e diritti politici
- Aggregazione dei Comuni
- AET / SES
- Commissioni non in carica
Altre commissioni
Commissioni
Le Commissioni parlamentari hanno la funzione di preparare, presentando un rapporto, la discussione del Gran Consiglio sui singoli oggetti di sua competenza. Le Commissioni nominano ogni anno un presidente e due vicepresidenti.
Esse sono designate dal Gran Consiglio e si suddividono in permanenti e speciali; quelle permanenti, con competenze e numero di membri fissati dalla legge, sono:
- la Commissione della gestione e delle finanze
- la Commissione della legislazione
- la Commissione delle petizioni e dei ricorsi
Per l'esame di singoli oggetti il Gran Consiglio può istituire Commissioni speciali, stabilendone il numero di membri e definendone i compiti. Diverse Commissioni speciali sono diventate nella pratica permanenti e vengono ricostituite all'inizio di ogni nuova legislatura per l'esame di oggetti attinenti a determinate materie.
Il Parlamento è inoltre tenuto a designare alcune Commissioni previste dalla Legge sul Gran Consiglio o da altre leggi, in particolare la Commissione per la sorveglianza delle condizioni di detenzione e le Commissioni per il controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato e dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET). Allorché eventi di grande portata istituzionale richiedano uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può a maggioranza assoluta istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta.
La ripartizione dei seggi nelle Commissioni avviene in maniera proporzionale tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni Gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante. Ogni Gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al Gruppo e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio. Un deputato non può essere membro contemporaneamente di più di una Commissione permanente.
Le Commissioni parlamentari si riuniscono periodicamente in seduta. I verbali e le sedute commissionali, a differenza di quelli parlamentari, non sono pubblici.





