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Prestito per il corso linguistico

Definizione

È prestito per il corso linguistico l'aiuto che può essere concesso di regola per l'apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca.

Generalità

Il richiedente deve essere in possesso di un diploma riconosciuto da Confederazione o Cantoni che abilita all'esercizio di una professione.
Il corso linguistico è sussidiabile se si svolge all'estero, è di almeno 12 settimane e di massimo 36 settimane, è di tipo intensivo, il richiedente al termine è in grado di presentare l'attestato di partecipazione al corso e il certificato d'esame conseguito, il corso non è finanziato da altri enti.

Il corso linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) può essere finanziato anche durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico oppure nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.

Prestiti per corsi linguistici in Svizzera tedesca o romanda (per la lingua tedesca o francese) sono possibili unicamente per richiedenti che hanno concluso la scuola media in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori.
Per corsi da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

È inoltre possibile richiedere un prestito di studio per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un corso linguistico. La durata del corso linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage+corso) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al corso, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.

Il prestito concesso a un richiedente minorenne deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.

Il prestito è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.- fino ad un massimo di fr. 15'000.- per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici.

Calcolo

L'importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite di spesa media previsto per un corso equivalente.

La possibilità di contributo dei genitori è calcolata in base al reddito disponibile di riferimento (RD), calcolato sull'unità di riferimento: richiedente, suoi genitori, suoi fratelli e sorelle ancora in prima formazione.
RD= reddito lordo (tutti i redditi presenti nella tassazione) + 1/15 della sostanza netta - premio medio di riferimento assicurazione malattia - contributi sociali obbligatori - pensioni alimentari pagate - spese professionali fino a fr. 4'000 - interessi passivi privati fino a fr. 3'000.

Dal reddito disponibile semplificato viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento: il minimo vitale, il supplemento d'integrazione, i costi per l'alloggio.

Dell'ammontare risultante (RD-fabbisogno), il Consiglio di Stato decide annualmente la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. La stessa è stata definita secondo i seguenti parametri progressiv

  1. nella misura del 30% sui primi fr. 30'000;
  2. nella misura del 50% sui successivi fr. 50'000;
  3. nella misura del 70% sul rimanente.

Nel caso di famiglie con genitori appartenenti a due economie domestiche separate, il genitore che non vive con il figlio metterà a disposizione il 70% di questo importo se non ha altri legami matrimoniali, il 50% se è risposato, il 20% se ha figli dal secondo matrimonio (il restante 80% sarà infatti destinato a questi ultimi).

Se il richiedente può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente (vedi art. 11 della LASt), la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

  • ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;
  • ha lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2’500;
  • ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta 25 anni d’età.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Opuscolo informativo

Formulario di richiesta per gli aiuti allo studio