Pratica legale e notarile


Pratica legale

Dopo il conseguimento della laurea in diritto (titoli attuali: lic. iur., dott. iur., BLaw, MLaw) presso un'università si apre la possibilità di ottenere il diploma di avvocato e di notaio nel Cantone Ticino.

Per l'avvocatura occorre assolvere un periodo di pratica legale o di alunnato giudiziario o amministrativo a tempo pieno della durata di due anni. Il periodo biennale di praticantato deve assolversi almeno per un anno in uno studio legale nel Cantone e per la parte rimanente può essere compiuto presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale, o in uno studio legale in Svizzera. Fermo resta che nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l'ammissione all'esame di capacità in un altro Cantone (art. 8 lett. b della Legge sull'avvocatura LAvv).

L'iscrizione nell'elenco dei praticanti è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo (art. 5 cpv. 2 LAvv).

Sospensioni della pratica o dell'alunnato, da notificarsi alla Camera per l'avvocatura e il notariato, non interrompono il decorso dei termini (art. 5 cpv. 1 e 3 del Regolamento sull'avvocatura RAvv). Trascorsi quattro anni dall'inizio, il nominativo del praticante è radiato dall'elenco (art. 5 cpv. 3 RAvv).

Esame di capacità

Effettuata la pratica, può essere chiesta alla Camera per l'avvocatura e il notariato l'ammissione all'esame di capacità (non può accedervi chi dispone del solo Bachelor in diritto). Esso consta di una prova scritta e di una prova orale, che vanno sostenute nella stessa sessione d'esame (art. 21 RAvv).

La prova scritta consiste nel preparare un parere di diritto nelle materie previste dall'art. 24 RAvv. La durata della prova viene stabilita di volta in volta dalla Commissione, la quale decide pure quali testi di legge e, se del caso, quale materiale bibliografico porre a disposizione delle/dei candidate/i per la consultazione (art. 23 RAvv). Alla prova scritta segue dopo alcune settimane quella orale, della durata di un'ora circa, durante la quale le/i candidate/i devono rispondere alle domande poste dalla Commissione esaminatrice (composta di tre magistrati e di due avvocati) nelle materie elencate nell'art. 24 RAvv. Al termine della prova orale la Commissione si riunisce per decidere l'esito dell'esame (art. 25 cpv. 1 RAvv), valutando globalmente la prova scritta e quella orale.
La Camera per l'avvocatura e il notariato comunica l'esito dell'esame in forma scritta (art. 25 cpv. 4 RAvv). In caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto al massimo per due volte (art. 26 cpv. 1 RAvv). Se l'esito è positivo, segue la cerimonia di promozione, durante la quale viene consegnato il certificato di capacità ticinese di avvocato (art. 27 RAvv) e viene deferita la dichiarazione di fedeltà (art. 34 RAvv). A questo punto è possibile chiedere l'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati.

Pratica notarile

Per il notariato occorre eseguire un periodo di pratica di un anno (che può essere combinato con la pratica legale) presso un notaio e, dopo il conseguimento del certificato di capacità di avvocato, di ulteriori due mesi ininterrotti presso un ufficio dei registri e presso l'ufficio del registro di commercio (art. 14 della Legge sul notariato LN).
L'ammissione alla pratica notarile presuppone, tra gli altri, la cittadinanza svizzera e il domicilio nel Cantone Ticino (art. 13 n. 1 LN).

Esame di notariato e ammissione all'esercizio del notariato

L'esame notarile consiste in una prova scritta e una prova orale, che vengono valutate separatamente. L'ammissione alla prova orale presuppone il superamento di quella scritta (art. 19 LN). In caso di esito negativo dell'una o dell'altra prova, deve essere ripetuto un periodo di pratica di un anno presso un notaio o un ufficio dei registri (art. 20 cpv. 2 LN). L'esame può essere ripetuto al massimo due volte (art. 20 cpv. 3 LN). In caso di esito positivo viene consegnato il certificato di capacità (art. 20 cpv. 4 LN), con il quale può essere chiesta l'ammissione all'esercizio del notariato (art. 21 cpv. 1 LN).
Il diploma di notaio viene consegnato in occasione dell'ammissione all'esercizio del notariato (art. 21 cpv. 3 LN).