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Consiglio della Magistratura

Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale.

La sua sede è a Lugano.

I compiti del Consiglio della magistratura sono:

  • esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi rendiconti);
  • la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi;
  • l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;
  • l'esonero dei magistrati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere convenientemente i doveri della carica.

Il Consiglio della magistratura deve in ogni caso rispettare l'autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d'interferire nelle cause giudiziarie.

Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura.

Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo.

Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.