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Riconoscimento in Svizzera delle decisioni di fallimento, di graduatoria, di concordato e di procedimenti analoghi pronunciate all’estero

In materia internazionale, la CEF è competente per statuire sui reclami interposti contro:

  • le decisioni di riconoscimento in Svizzera di decreti di fallimento estero (art. 166 LDIP);
  • i provvedimenti conservativi ordinati in virtù degli art. 162 (inventario dei beni) o 170 LEF (altri provvedimenti conservativi) (art. 168 LDIP);
  • le decisioni di riconoscimento in Svizzera della graduatoria straniera (art. 173 cpv. 3 LDIP);le decisioni di riconoscimento in Svizzera del decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento (art. 175 LDIP).

Nota: fino al 31 dicembre 2010, la CEF era competente per emettere le summenzionate decisioni in unica istanza cantonale (art. 513 CPC-TI)