Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Il Giudice di pace è un magistrato popolare che ha un importante ruolo all’interno dell’ordinamento giuridico cantonale. La Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) disciplina l’organizzazione e il funzionamento di questa figura (art. 28 segg. LOG).
Nel Cantone Ticino vi sono 38 Circoli. In ogni Circolo vi è un Giudice di pace con un supplente.
La sede del Giudice di pace è di regola nel capoluogo di ogni Circolo.
Il periodo di nomina dei Giudici di pace è di dieci anni. Sono eletti dal popolo nei rispettivi Circoli con il sistema della maggioranza assoluta.
I Giudici di pace sottostanno alla sorveglianza da parte del Consiglio della Magistratura.
Il Giudice di pace:
Il Giudice di pace non è competente per le controversie concernenti le servitù e le ipoteche legali, per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle secondo la Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.
Nelle elezioni comunali, patriziali e consortili, il Giudice di pace rilascia la Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.
Contro le decisioni del Giudice di pace è data facoltà di reclamo in seconda istanza alla Camera Civile dei reclami del Tribunale di appello (art. 48 lett. d LOG), riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 48 lett. e LOG).
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