Giudici di pace
Il Giudice di pace è un magistrato popolare che ha un importante ruolo all’interno dell’ordinamento giuridico cantonale. La Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) disciplina l’organizzazione e il funzionamento di questa figura (art. 28 segg. LOG).
Nel Cantone Ticino vi sono 38 Circoli. In ogni Circolo vi è un Giudice di pace con un supplente.
La sede del Giudice di pace è di regola nel capoluogo di ogni Circolo.
Il periodo di nomina dei Giudici di pace è di dieci anni. Sono eletti dal popolo nei rispettivi Circoli con il sistema della maggioranza assoluta.
I Giudici di pace sottostanno alla sorveglianza da parte del Consiglio della Magistratura.
Le competenze del Giudice di Pace
Il Giudice di pace:
- funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5’000, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio;
- giudica in prima istanza le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.-, comprese quelle fondate fondate sulla Legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);
- decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione.
Il Giudice di pace non è competente per le controversie concernenti le servitù e le ipoteche legali, per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle secondo la Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.
Nelle elezioni comunali, patriziali e consortili, il Giudice di pace rilascia la Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.
Autorità di reclamo
Contro le decisioni del Giudice di pace è data facoltà di reclamo in seconda istanza alla Camera Civile dei reclami del Tribunale di appello (art. 48 lett. d LOG), riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 48 lett. e LOG).
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Link utili
- Istanza di gratuito patrocinio in virtù dell'articolo 119 CPC
- Domanda di rigetto dell'opposizione in virtù degli articoli 80/82 LEF
- Azione semplificata in virtù dell'articolo 244 CPC
- Istanza di conciliazione in virtù dell'articolo 202 CPC
- Richiesta di tutela giurisdizionale in casi manifesti in virtù dell'articolo 257 CPC
- Istanza di sequestro in virtù della'rticolo 271 LEF
- Istanza di divieto giudiziale
Leggi federali
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
- Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008
- Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889
- Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996
Leggi cantonali
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997
- Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006
- Regolamento delle Giudicature di pace del 1° aprile 2009
- Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911
- Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010
- Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973
- Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010
- Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
- Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803