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Sorveglianza sui registri per il pegno del bestiame

(art. 4 del Decreto esecutivo 4 maggio 1918 circa l'autorizzazione per l'esercizio del prestito su pegno del bestiame, RL 4.1.1.4)

La CEF:

  • decide, quale unica istanza cantonale, i ricorsi contro la gestione degli ufficiali;
  • sorveglia l'operato degli ispettori del bestiame al riguardo.