Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Ministero pubblico

(art. 65 LOG)

Il Ministero pubblico (MP) ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale e di venti procuratori pubblici con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. Essi sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni.

I procuratori pubblici sono competenti a perseguire i reati che in base al Codice penale ed alla legislazione penale federale non soggiacciono alla giurisdizione federale, i reati che vengono delegati dal Ministero pubblico della Confederazione al Cantone, nonché i reati previsti dalle leggi cantonali. Sono pure competenti per l'evasione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

 

Procuratore pubblico generale

(art. 68 LOG)

Il procuratore generale designa tra i procuratori pubblici due procuratori generali sostituti. Il Ministero pubblico è suddiviso in due sezioni specializzate per materia, competenti per:

  • i reati comuni, i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le contravvenzioni;
  • i reati economici e finanziari e l'assistenza giudiziaria internazionale.

Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico e vigila sull'attività dei procuratori; lo stesso stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale sostituto interessato, può istituire sottosezioni e modificare l'attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni.

 

Procuratori generali sostituti

Dirigono la sezione loro attribuita, si occupano della sua organizzazione, garantiscono la collaborazione tra i magistrati e assegnano gli incarti

 

Procuratori pubblici

(art. 65, 67 LOG)

Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza. Egli dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell'ambito dell'istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l'accusa. Quando ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Il procuratore pubblico emette un decreto d'accusa se i fatti sono stati ammessi dall'imputato o sono stati sufficientemente chiariti e il magistrato ritiene sufficiente una delle seguenti pene: multa, pena pecuniaria non superiori a 180 aliquote giornaliere, lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore o una pena detentiva non superiore a sei mesi. Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al ministero pubblico. Se alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato ma non può emanare un decreto d'accusa, il procuratore pubblico promuove l'accusa (atto d'accusa) davanti al giudice.

Contatti

Ministero Pubblico
Via Pretorio 16
6901 Lugano

tel. +41 91 815 53 11
fax +41 91 815 50 79

Ufficio di Bellinzona
Viale Stefano Franscini 17
6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 24 11
fax +41 91 814 24 19

Procuratore generale
Andrea Pagani

Orari dei centralini telefonici
Lunedì- venerdì

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00
 

Orari degli sportelli
Lunedì- venerdì

08.45 – 11.45
14.00 – 16.00