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Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

12 gennaio 2024

Comunicato stampa

Dipartimento delle finanze e dell'economia

12 gennaio 2024

Adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) per l’anno fiscale 2024

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che nel corso del 2023 sono stati introdotti diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione delle imposte a partire dall’anno fiscale 2024.


La continua evoluzione del quadro giuridico internazionale e nazionale, nonché delle prassi cantonali, impongono un regolare aggiornamento anche dell’ordinamento cantonale. Di seguito viene proposto un sunto delle modifiche più importanti, relative principalmente all’anno fiscale 2024. 

1. Adeguamenti della Legge tributaria (LT) a nuove disposizioni internazionali e alle disposizioni federali della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID)  

1.1  Nuova imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese secondo l’art. 129a della Costituzione federale (art. 323 LT e Decreto legislativo concernente la ripartizione tra i comuni)

Il nuovo articolo costituzionale è stato approvato in votazione popolare il 18 giugno 2023 e riprende, in sintesi, i dettami del progetto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale (cosiddetti Pillar 1 e 2). Prevede l’introduzione di un’imposta integrativa che serve a colmare eventuali differenze tra le imposte determinanti a livello federale, cantonale e comunale e l’imposizione minima fissata al 15%. Tocca unicamente i grandi gruppi di imprese internazionali con cifre di affari globali superiori a 750 milioni di euro. Si tratta di un’imposta federale che viene però attuata integralmente dai Cantoni interessati e il cui gettito è di conseguenza ripartito tra questi ultimi (75%) e la Confederazione (25%). I Cantoni tengono debitamente conto in questa ripartizione anche dei comuni. Attualmente il Consiglio federale ha deciso di riscuotere l’imposta integrativa a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2024. Si evita così che la base imponibile defluisca verso altri Paesi. Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo in merito all’introduzione di altri elementi del quadro normativo dell’OCSE/G20.

1.2  Nuovo accordo sui frontalieri con l’Italia (art. 107, 111, 118 e 119 LT)

Il nuovo Accordo è applicato dal 1. gennaio 2024 ed esplica i suoi effetti dalla sua entrata in vigore in data 17 luglio 2023. Le principali novità risiedono nel fatto che i cosiddetti “nuovi frontalieri”, che acquisiscono tale statuto dopo l’entrata in vigore, sono tassati in via ordinaria anche in Italia. Essi sono assoggettati in Svizzera ad un’imposizione limitata all’80% del totale dell’imposta alla fonte normalmente prelevata. L’Italia è tenuta ad eliminare la doppia imposizione che ne deriva. I lavoratori frontalieri che hanno acquisito tale statuto prima del 17 luglio 2023 (cosiddetti “attuali frontalieri”) rimangono per contro assoggettati al “vecchio” regime, il quale prevede la sola imposizione in Svizzera e il susseguente ristorno di una parte di imposta all’Italia. A contare dal 1. gennaio 2034, il predetto ristorno sarà abolito e la totalità dell’imposta alla fonte svizzera prelevata sui predetti “attuali frontalieri” rimarrà integralmente alla Svizzera. In virtù della parità di trattamento prevista nel Nuovo Accordo, viene inoltre ripristinato il moltiplicatore comunale medio e si può procedere al cumulo dei redditi tra coniugi. Per finire, i lavoratori frontalieri, attuali e nuovi, non possono più essere assoggettati, su richiesta o d’ufficio, alla tassazione ordinaria ulteriore.

1.3 Nuova Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (art. 185a, 185b, 198 LT e relativo Regolamento di applicazione)

Per i contribuenti ticinesi le maggiori novità risiedono nel fatto che, a partire dall’anno fiscale 2024, le persone giuridiche saranno tenute a compilare e inviare la propria dichiarazione fiscale e i relativi allegati esclusivamente in via elettronica tramite il sistema eTax PG. Ricordiamo inoltre che, per le persone fisiche, questa possibilità esiste già dall’anno fiscale 2022, senza più dover stampare, firmare e inviare per posta la ricevuta di conferma. La nuova legge federale sulle procedure elettroniche vuole inoltre incrementare la digitalizzazione a livello fiscale e fissa pertanto i parametri affinché i Cantoni prevedano, nella loro legislazione cantonale, la possibilità per i contribuenti e per le autorità fiscali di svolgere determinate procedure in via esclusivamente elettronica. Nel caso di presentazione dei documenti per via elettronica, la firma autografa viene sostituita con altri sistemi di autenticazione. Ulteriori dettagli sulle procedure elettroniche sono previsti nel Regolamento sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (RPEAF).

 

2. Altri adeguamenti della LT, delle sue norme di attuazione e di prassi

2.1 Adeguamento dell’art. 185 LT alla LIFD in relazione all’obbligo di assistenza all’autorità fiscale da parte di organi di corporazioni e stabilimenti che provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, così come da parte di enti sussidiati 

La norma cantonale prevede ora espressamente, alla stregua di quella federale (art. 112 LIFD) e per una migliore certezza giuridica, l’obbligo da parte di stabilimenti privati che assolvono compiti pubblici, come ad esempio i consorzi o altre corporazioni, di collaborare con l’Autorità fiscale ai fini di consentire una tassazione completa ed esatta del contribuente, in particolare in merito all’assoggettamento dello stesso alle imposte cantonali (e comunali). La norma ha effetto retroattivo al 1.1.2021.

2.2 Proroga del supplemento transitorio dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 314c cpv. 2 sexies LT)

Il Gran Consiglio ha deciso di prorogare per un ulteriore anno la norma transitoria che prevede, per questioni finanziarie, un supplemento di imposta del 50% sull’aliquota dell’1 per mille del valore di stima per gli immobili appartenenti alle associazioni e fondazioni e sull’aliquota del 2 per mille del valore di stima per gli immobili appartenenti alle società di capitali e alle cooperative.

2.3 Forfait per spese di rappresentanza sopportate da dipendenti con funzione dirigenziale

Una sentenza del Tribunale Federale ha stabilito che la deduzione fiscale delle “altre spese professionali” va concessa anche a coloro che beneficiano di un forfait per spese di rappresentanza versato dal loro datore di lavoro. A seguito di ciò, la Divisione delle contribuzioni ha deciso di aggiornare la prassi relativa agli importi riconosciuti per i rimborsi forfetari che saranno ridotti a partire dal 1.1.2024. I nuovi adeguamenti si applicano anche ai Regolamenti spese aziendali già in vigore.

2.4 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali validi per il 2024

I nuovi tassi di interesse per il 2024 sono i seguenti: 

Periodo (anno civile) Interesse di ritardo (in %) Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (%) Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (%) Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
2024 3.50 0.25 0.10 0.25

 

3. Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche

Con riferimento alla recente decisione del Gran Consiglio relativa all’aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche (anche detta Riforma fiscale sulle persone fisiche), comunichiamo che la stessa non è ancora passata in giudicato e contro la stessa è stata annunciata la raccolta firme per un referendum. Occorrerà dunque attendere l’esito della raccolta firme e dell’eventuale votazione popolare per determinare se il nuovo diritto entrerà in vigore con effetto nel 2024.