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Archivio Argomenti

Autori: Emanuela Epiney-Colombo
Autori: Tiziano Fontana
Data: 26 gennaio 2010

Intervista di Tiziano Fontana a Emanuela Epiney-Colombo, autrice del volume "Il cittadino e la giudicatura di pace", nonché presidente del Tribunale di appello e della II Camera civile

Il cittadino e la giudicatura di pace

Innanzitutto, perché ha deciso di proporre un libro dedicato al cittadino e alla Giudicatura di pace?
Questo libro è indirizzato in modo specifico ai cittadini e affianca il manuale - classificatore a schede mobili - che è a disposizione dei Giudici di pace e che verte su casi specifici legati alle diverse procedure. Si è voluto mettere a disposizione uno strumento di orientamento per il cittadino che è convocato davanti al Giudice di pace come testimone, o come parte convenuta oppure che agisce come istante. Ho ritenuto che una pubblicazione dedicata al funzionamento della giudicatura di pace fosse opportuna anche per il fatto che il valore di causa nelle procedure di competenza del Giudice di pace è inferiore ai 2'000.— fr.: pertanto rischia di essere eccessivamente costoso recarsi da un avvocato per avere informazioni giuridiche per cause di questa entità.

La figura del Giudice di pace è presente nell'ordinamento giudiziario del Cantone Ticino dal 1803. Secondo Lei a cosa è dovuta la permanenza di questa figura nella struttura giudiziaria? Forse al ruolo fondamentale che gli è attribuito, vale a dire quello conciliativo e di giudice di prossimità? O ad altri aspetti?
Vi è un insieme di elementi all'origine di questa permanenza. Bisogna considerare che la Giudicatura di pace è la porta d'entrata nella giustizia e che il Giudice di pace è il rappresentante della Giustizia e del Cantone: in questo senso deve dare un'immagine di competenze e di capacità nel trattare gli interlocutori. Inoltre vi è l'aspetto della pace sociale: i Giudici di pace sono punti di riferimento, figure rispettate, a cui sovente ci si rivolge per un consiglio. Anche il ruolo di prossimità è sicuramente importante. Nel Cantone Ticino vi sono 38 Giudici di pace.
E' una figura istituzionale ma, nel medesimo tempo, è come se si fosse in presenza di una privatizzazione della giustizia, poiché il Giudice di pace è remunerato con un importo fisso a dipendenza degli abitanti del comprensorio e incassa direttamente la tassa di giustizia di ogni incarto che tratta. Da questo profilo non costituisce un costo per lo Stato e questo è un elemento non trascurabile. Nei piccoli circondari i Giudici di pace lavorano a tempo parziale, nei grossi centri quasi a tempo pieno. Garantiscono una certa flessibilità, anche negli orari. Spesso sono docenti o funzionari in pensione, persone che si sono già confrontate con problemi concreti dei cittadini o che sono più vicini ai cittadini anche come tipo di approccio umano, meno formale.

Il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che sostituisce i codici di procedura civile cantonali. Quali saranno le principali modifiche e conseguenze per il Giudice di pace?
Per quanto riguarda l'attività giudicante non cambierà praticamente nulla se non che i Giudici di pace dovranno fare riferimento al codice di procedura civile federale e non più a quello cantonale al quale sono abituati.
Il cambiamento fondamentale della nuova procedura civile è rappresentato dall'introduzione della conciliazione obbligatoria: prima di iniziare una procedura giudiziaria bisogna tentare una soluzione conciliativa. Per importi fino a fr. 5'000.— tale competenza spetterà al Giudice di pace.
Il conciliatore ha la possibilità di fare delle proposte di giudizio: se le parti aderiscono il caso è chiuso, se si oppongono la proposta cade e si deve procedere con la causa innanzi all'Autorità competente (al di sotto di fr. 2'000.— è il Giudice di pace, come ora). In questo senso sarebbe opportuno che il conciliatore non sia il giudice che dovrà decidere in seguito, per evitare il rimprovero di essersi già pronunciato. Inoltre, aspetto molto importante, tentare di conciliare non è evidente. Bisogna sapersi porre nel modo corretto nei confronti delle parti, avere un atteggiamento distaccato e imparziale. A questo proposito bisogna considerare la questione della formazione specifica da dare a chi vuole svolgere responsabilmente una tale funzione. Sarebbe opportuno fare dei corsi specifici, sull'esempio di quello organizzato nel 2000 a seguito della modifica del diritto di divorzio, e renderli obbligatori.
Ritengo che, in generale, la formazione di base così come gli aggiornamenti siano essenziali, un importante investimento che lo Stato deve favorire.

Il fatto che le parti non possano farsi patrocinare da un avvocato o lic./dr. iur. non rischia di limitare le possibilità di argomentazione o di difesa, in particolare durante l'udienza?
Ci si potrebbe chiedere se tale limitazione ha ancora senso.
Infatti davanti al Giudice di pace chiunque può farsi rappresentare da chiunque - architetto, fiduciario ecc - salvo che da un giurista. Se un amministratore unico di una società è avvocato egli può comparire davanti al Giudice di pace ma se, per esempio, vi è una vertenza di lavoro non si può comparire con il rappresentante sindacale che è giurista: è paradossale.
Per certe cause con problemi giuridici complessi, anche se di valore contenuto, non è sempre facile far valere i propri diritti e, inoltre, il ricorso contro la decisione del Giudice di pace può essere fatto per motivi molto limitati: se sono stati violati tutti i diritti previsti dalla procedura o se il giudice non ha capito assolutamente il problema su cui ha statuito. È quindi essenziale poter far valere subito già davanti al Giudice di pace tutti gli argomenti che una parte intende proporre.

Da alcuni decenni si assiste a un problema di fiducia e di riconoscimento da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni, in particolare delle autorità politiche. Dalla sua esperienza percepisce l'esistenza, nell'ambito della giustizia civile, di un analogo distacco?
C'è anche nell'ambito della giustizia, anche se mi sembra che siano casi limitati. A volte vi sono controversie che si trascinano per anni o decenni e che non si risolvono: bisogna però chiarire alle parti i limiti della competenza del Giudice per evitare aspettative irragionevoli. Come, per esempio, nelle cause di vicinato o in quelle di divorzio.
E' importante fornire ai cittadini una spiegazione semplice e chiara del funzionamento della giustizia ed è quanto il Dipartimento delle istituzioni si impegna a fare, con la pubblicazione di cui stiamo parlando o con il progetto informatico che prevede di avere nel sito Internet dell'Amministrazione le informazioni di base con le risposte alle domande più ricorrenti.

Ritiene che l'elezione popolare del Giudice di pace sia un elemento che avvicina il cittadino al potere giudiziario e, in senso lato, alle istituzioni?
Vi era questa idea, ma alle ultime elezioni la partecipazione è stata molto bassa. Possiamo dire che si tratta di un'eredità, che funziona e che garantisce una procedura celere, con udienze in tempi ravvicinati. Annualmente le sentenze emesse dai Giudici di pace sono circa 10'000.

Cosa ne pensa del fatto che un Giudice di pace possa anche essere membro del Gran Consiglio?
Formalmente il Giudice di pace viene eletto dal popolo, mentre gli altri magistrati sono eletti dal Parlamento, quindi da questo profilo non vi sono problemi. E' vero che facendo il deputato in Gran Consiglio si deve prendere posizione anche su temi controversi e questo potrebbe sollevare una questione di opportunità. Inoltre oggi il Giudice di pace ha una mole di lavoro notevole per cui può essere non semplice conciliare la sua attività con quella di parlamentare.