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Autori: Sabrina Caneva
Autori: Michele Albertini
Data: 16 marzo 2010

Dopo anni di attesa il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che introduce il disegno di Legge sull'Informazione e la Trasparenza. Sul tema dovrà pronunciarsi il Gran Consiglio

Rendere tutto pubblico tranne eccezioni

L'operato delle autorità cantonali e comunali non sarà più segreto, almeno nel principio. Con l'approvazione del disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, l'attività delle pubbliche amministrazioni sarà molto più trasparente grazie a uno strumento di comunicazione a due livelli: attivo, cioè spontaneo e regolare su supporto cartaceo o online da parte dello Stato, e passivo, ovvero su richiesta diretta del cittadino. Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati, in questa intervista spiega come la segretezza dei dati diventerà accessibile al cittadino

Michele Albertini, per quale motivo è stato necessario elaborare una Legge sull'Informazione e la Trasparenza dello Stato?

Per rispondere a questa domanda bisogna ricordare che l'art. 56 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riporta chiaramente che "Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti". Questo significa che lo Stato e qualsiasi istituzione che lo rappresenti ha l'obbligo di informare, seppur non in modo incondizionato, su decisioni prese e notizie attuali. Questo scambio regolare e trasparente di informazioni mira alla salvaguardia del rapporto di fiducia tra Stato e cittadino. Nell'attuale società dell'informazione in cui siamo immersi, è vitale per lo Stato informare e comunicare tempestivamente e in modo adeguato con i mass media e l'opinione pubblica, anche per prevenire la disinformazione. Diversi atti parlamentari e un'iniziativa popolare chiedono poi l'introduzione del principio dell'accesso ai documenti ufficiali, come è già il caso a livello internazionale, federale e in numerosi altri Cantoni. In definitiva, gli strumenti previsti dal progetto di legge sono ulteriori forme di controllo democratico sul funzionamento dell'ente pubblico, che si affiancano alle già esistenti garanzie procedurali e alle vie giuridiche.

Spesso e volentieri i concetti di "informazione" e " trasparenza" creano una confusione semantica; in sostanza i due termini sono le due facce della stessa medaglia, ma pur essendo complementari, hanno due significati distinti. Come chiarire questa differenza?

In effetti, il disegno di legge che sta esaminando il Gran Consiglio tratta i due aspetti: da un lato regola il processo della comunicazione istituzionale, la cosiddetta informazione attiva da parte dello Stato nei confronti del cittadino. Questo significa che regolarmente vengono emessi o pubblicati messaggi informativi sulle piattaforme mediatiche e multimediali, come il sito Internet www.ti.ch. Dall'altro, la normativa sviluppa anche il principio di trasparenza, ossia di informazione passiva o su domanda esplicita del cittadino. Ciò significa che il cittadino avrà il diritto di formulare una richiesta scritta per ottenere uno o più documenti ufficiali o informazioni dall'Amministrazione cantonale, senza dover fornire né giustificazioni né motivazioni. Affinché tale richiesta possa essere evasa, la stessa dovrà ovviamente contenere tutte le informazioni necessarie per reperire il documento. L'autorità dovrà pronunciarsi sulla richiesta al massimo entro quindici giorni. La consultazione dei documenti ufficiali sarà di norma gratuita, mentre una tassa potrà essere riscossa nel caso in cui venissero rilasciate delle copie o altri tipi di stampato o se l'accesso a tali documenti comporta oneri amministrativi importanti.

La definizione dell'ampiezza, se così si può dire, del diritto del cittadino di essere informato attivamente o passivamente su quanto avviene all'interno dell'Amministrazione pubblica, ha seguito un iter travagliato prima di poter giungere sui banchi del Gran Consiglio.

La vicenda storica che precede il disegno di Legge sull'Informazione e sulla Trasparenza è stata segnata da più tappe evolutive, più o meno critiche, a partire dal 1986, quando il deputato Dario Robbiani presentò una prima iniziativa parlamentare che chiedeva l'istituzione di un servizio di informazione. Sette anni dopo, un'altra iniziativa parlamentare generica, questa volta della deputata Chiara Simoneschi-Cortesi, postulava l'adozione di una Legge sull'informazione. Entrambe le iniziative furono accolte, la prima nel 1990, la seconda nel 1995, creando le premesse per annullare la vigente "segretezza con riserva di pubblicità riguardo l'attività dell'Amministrazione pubblica" a favore della cosiddetta "regola della pubblicità con l'indicazione dei limiti". Occorreva a questo punto tradurre in legge questi principi e di questo si occupò un primo gruppo di lavoro istituito dal Governo, che presentò nel 2001 un rapporto finale con annesso avamprogetto di legge sulla pubblicità dei documenti amministrativi e sull'informazione al pubblico, assai innovativo per quel tempo. La procedura di consultazione che ne seguì diede tuttavia riscontri diversificati e critici: il principio della trasparenza veniva sostanzialmente condiviso, ma se ne chiedeva un'impostazione meno rigida e con una maggiore densità normativa. Occorreva, in modo particolare, chiarire i rapporti esistenti tra la trasparenza e la protezione dei dati personali, l'opposizione alle richieste anonime, le difficoltà insite nell'immediatezza dell'accesso, l'eventualità di escludere dal diritto di accesso determinati documenti e l'opportunità di istituire un'unica commissione di ricorso sia per il diritto di accesso che per la protezione dei dati; a queste critiche si aggiungeva l'opposizione espressa dalle autorità giudiziarie al libero accesso degli incarti. Nel 2007 il Governo incaricò un nuovo gruppo di lavoro di preparare una versione aggiornata del disegno di legge e un progetto di messaggio, ispirandosi all'esperienza accumulata dalla Confederazione e dai Cantoni che nel frattempo avevano già legiferato in materia. Lo scorso 10 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha adottato il messaggio 6296 con annesso disegno di legge, che concretizza le iniziative parlamentari citate e l'iniziativa popolare "Per una legge sulla trasparenza dello Stato" presentata il 17 settembre 2007. Allo stato attuale vige ancora la regola secondo la quale "tutto è segreto tranne eccezioni"; se e quando la legge, eventualmente emendata, entrerà in vigore, varrà il contrario, ossia "tutto sarà pubblico tranne eccezioni". Non sarà però un'apertura completa e indiscriminata.

Quali saranno le eccezioni al principio della trasparenza?

È evidente che il principio di trasparenza deve prevedere delle limitazioni a tutela di interessi pubblici e privati preponderanti. Per questa ragione la normativa non si applicherà ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso. Una disposizione speciale del diritto federale o del diritto cantonale può inoltre vietare la comunicazione di un documento ufficiale, a tutela di un segreto imposto dalla legge, o disciplinarne l'accesso in maniera diversa o più restrittiva. Verbali e registrazioni di autorità e organi che deliberano a porte chiuse non saranno accessibili. Il diritto amministrativo prevede poi tutta una serie di disposizioni che garantiscono la segretezza o la confidenzialità di informazioni che riguardano la sfera privata e i dati personali dei cittadini e delle cittadine. Un principio importante della legge vuole che i documenti ufficiali che contengono dati personali debbano, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati da terzi. Vigono inoltre tutte le restrizioni legali a favore del segreto professionale, del segreto bancario, del segreto d'affari, come pure le riserve a tutela della pubblica sicurezza o di altri interessi pubblici superiori e preponderanti.

Nel dettaglio, quali sono i destinatari del campo di applicazione della Legge sull'informazione e la trasparenza?

Il campo di applicazione di questa legge è molto ampio. In generale tutte le massime istituzioni cantonali, Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, compresi i relativi organi e servizi, gli enti locali, il parastato e i privati che adempiono compiti pubblici, rientrano nei parametri di tale legge. Secondo il disegno di legge vi saranno assoggettati, per esempio e tra i molti, il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, l'Amministrazione cantonale, le Commissioni e i Gruppi di lavoro istituiti dal Governo, la Magistratura (con dei limiti), i Consigli comunali e i Municipi, le amministrazioni comunali, gli organi dei Consorzi di comuni, dei Patriziati, delle Parrocchie, dei Consorzi di pubblica utilità, gli organi e servizi degli enti parastatali come l'Azienda Elettrica Ticinese (AET), l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), l'Università della Svizzera italiana (USI), la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), l'Azienda Cantonale dei rifiuti (ACR), come pure gli organi e servizi di enti privati come i Servizi pubblici di assistenza e di cura a domicilio. A tale legge non sarà invece sottoposta la Banca dello Stato in virtù del rispetto del segreto bancario e della legge sulla concorrenza.

Ipotizziamo che un cittadino ticinese voglia ricevere dei documenti ufficiali di un altro Cantone, che procedura deve seguire?

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza ticinese si applicherà ovviamente solo nei confronti delle autorità del nostro Cantone. Egli dovrà quindi rivolgersi alle autorità competenti del Cantone interessato o, se del caso, presso l'autorità federale.

Collegamenti utili
- Informazione e trasparenza dello stato: Introduzione
- Materiali legislativi
- Iniziative e atti parlamentari