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Autori: Mario Taminelli
Autori: Paola De Marchi-Fusaroli
Data: 10 gennaio 2007

Intervista di Paola Fusaroli a Mario Taminelli, Capo dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile

Unione domestica registrata

Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, approvata in votazione popolare il 5 giugno 2005. Visto che la registrazione viene effettuata presso l'Ufficio dello stato civile, abbiamo chiesto a Mario Taminelli di parlarci di questo argomento.

Quali sono le condizioni per poter costituire un'unione domestica e qual è la procedura seguita dall'Ufficio di stato civile per la sua registrazione?

La Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) ha attribuito alle autorità dello stato civile il mandato di provvedere alla registrazione di queste unioni, siccome le condizioni materiali che i due partner devono soddisfare corrispondono in sostanza a quelle richieste ai fidanzati che intendono unirsi in matrimonio.

Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento. Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale e in caso di diniego del medesimo possono adire il giudice. È proibito contrarre un'unione domestica registrata fra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. Ambedue i partner devono infine provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o uniti in matrimonio.

Queste premesse spiegano il motivo per cui i documenti che i partner omosessuali sono tenuti a produrre all'ufficiale dello stato civile sono gli stessi che vengono richiesti ai fidanzati eterosessuali.

Analogia sussiste pure fra l'unione domestica registrata e il matrimonio per quanto attiene alla determinazione degli ufficiali dello stato civile competenti a gestire le formalità preliminari, alla modalità d'esame dei documenti presentati dagli interessati e alla libera scelta dell'ufficiale dello stato civile innanzi al quale il matrimonio viene celebrato o l'unione domestica è registrata.

Durante la cerimonia del matrimonio l'ufficiale dello stato civile rivolge ai fidanzati le fatidiche domande: «N. N. dichiara lei di voler prendere M. M. per moglie?» e «M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?». Ottenuta la risposta affermativa di entrambi comunica loro che in virtù di questo vicendevole consenso sono uniti in matrimonio. Il matrimonio avviene alla presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento, scelti dai fidanzati stessi. Determinante per la costituzione dell'unione coniugale è lo scambio dei rispettivi "sì" da parte degli sposi. Ancora, il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi dieci giorni dalla conclusione positiva delle formalità previste; deve comunque avvenire entro tre mesi dalla medesima.

La LUD non prescrive invece che l'ufficiale dello stato civile abbia a rivolgere ai due partner una formula di rito. L'unione sorge per il fatto dell'apposizione della firma dei partner sul documento di stato civile previsto allo scopo. La registrazione dell'unione domestica non prevede inoltre neppure la presenza dei testimoni. Anche i partner devono registrare la loro unione entro tre mesi dalla conclusione della procedura preliminare; a differenza del matrimonio tuttavia essi non sono tenuti a rispettare il termine di attesa di dieci giorni. Nulla vieta quindi loro, nella misura in cui le circostanze lo consentono, di registrare l'unione immediatamente dopo la fine delle formalità previste. Si spiega in tal modo il fatto, evidenziato dai nostri media, che già il 2 gennaio scorso cerimonie fra partner sono avvenute presso gli uffici dello stato civile ticinesi.

Fidanzati e partner devono godere di pari dignità per quanto attiene alla forma della loro cerimonia. La legge prevede che in entrambi i casi questa sia pubblica e che debba poter essere svolta nei locali a ciò destinati, esistenti presso le sedi degli otto uffici circondariali dello stato civile ticinesi o nelle sedi messe a disposizione nei Comuni. A differenza di quanto avviene nel matrimonio, i partner non possono tuttavia avvalersi della collaborazione dei sindaci o dei vicesindaci in qualità di celebranti, ma sono costretti a far capo esclusivamente agli ufficiali dello stato civile attivi nei circondari citati. Il legislatore non ha inteso con ciò creare una disparità di trattamento fra le coppie etero e quello omosessuali; questa diversità è la diretta conseguenza di una norma federale già esistente, la quale permette ai Cantoni di nominare per la sola celebrazione dei matrimoni determinati membri degli esecutivi comunali se la celebrazione da parte di queste persone corrisponde a una tradizione profondamente radicata nella popolazione. In Ticino si è approfittato di tale principio, siccome i sindaci sono stati di diritto ufficiali dello stato civile ininterrottamente dal 1850 sino al 2000 e durante tutto questo periodo essi hanno unito in matrimonio quanti ne facevano richiesta. Non hanno per contro mai avuto evidentemente l'occasione di registrare un'unione domestica.

Che cosa differenzia principalmente l'unione domestica registrata dal matrimonio?

Mi limito a considerare l'ambito che tocca in qualche modo il settore dello stato civile. Le analogie fra il matrimonio e l'unione domestica registrata non si fermano in effetti ovviamente alla forma della loro costituzione. Per quanto ci riguarda la principale differenza esistente fra i due istituti giuridici risiede nell'impossibilità per i partner di adottare figli. La registrazione dell'unione domestica non comporta la modifica del cognome dei due partner e neppure delle loro cittadinanze.

Quali sono i diritti e doveri di una coppia che vive in un'unione domestica registrata?

La LUD è in realtà una specie di "Legge-contenitore", nel senso che viene a incidere su vari settori del diritto federale. Una risposta completa alla sua domanda può quindi essere data solo dopo aver esaminato tutti i cambiamenti che queste leggi prevedono.

A livello cantonale e comunale quali adeguamenti legislativi ha comportato l'entrata in vigore di questa legge?

Valgono, trasferite al parco legislativo cantonale, le medesime considerazioni espresse al punto precedente.

Cosa ne è delle unioni domestiche finora registrate in alcuni Cantoni svizzeri?

Queste unioni domestiche, visti i loro limitati effetti, non sono coerenti con la nuova legislazione svizzera in materia. Di conseguenza, tutti coloro che hanno sottoscritto nel passato tali unioni non possono richiederne ora l'adeguamento alle attuali disposizioni, ma devono procedere alla registrazione di una nuova unione.

Quante sono finora le unioni domestiche registrate in Svizzera?

Sono troppo pochi i dati relativi per consentirci di avere un'indicazione sufficientemente attendibile della tendenza in atto.

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