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Fondo cantonale e fondi professionali

Obbligo di contribuzione

Con il Fondo cantonale per la formazione professionale convivono fondi professionali (imprenditoriali o paritetici) istituiti precedentemente o successivamente, dichiarati d'obbligatorietà generale o no.

Normalmente il Fondo cantonale e i fondi professionali hanno obiettivi e prestazioni diversi. Pertanto, ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale (art. 60) e dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale (art. 68), ciò comporta la contribuzione delle aziende a entrambi i fondi, sia al fondo cantonale che al fondo professionale.

Esenzioni

Le norme di legge e di regolamento sul Fondo cantonale per la formazione professionale contemplano la possibilità, per un'organizzazione del mondo del lavoro imprenditoriale del Cantone Ticino, di chiedere l'esenzione dal pagamento dei contributi al fondo cantonale, a precise condizioni fissate negli articoli 8 e 9 del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale del 13 ottobre 2009.