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Assegno di riqualificazione professionale

Definizione

È assegno di riqualificazione professionale il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con un'esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

Generalità

L'assegno è concesso annualmente a richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.

Calcolo

L'assegno può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione: fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale, spesa per l'alloggio, assicurazione malattia (obbligatoria di base) al netto dei sussidi, spese per l'esercizio professionale, contributi di mantenimento, spese per l'istruzione dei figli, spese di formazione (spese di viaggio, tassa scolastica, libri e materiale scolastico); a ciò si deducono le entrate dell'economia domestica (salari netti, alimenti percepiti ed eventuali altre entrate).

Il calcolo viene effettuato considerando anche l'eventuale coniuge, partner registrato, partner convivente ed i figli a carico. Se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa è computato un reddito ipotetico netto annuo di fr. 30'000 (a tempo pieno).

Per calcolare la possibilità di contributo dei genitori, si usa il reddito disponibile di riferimento (RD). Esso è calcolato sull'unità di riferimento: richiedente, suoi genitori, suoi fratelli e sorelle ancora in prima formazione.
RDS = reddito lordo (tutti i redditi presenti nella tassazione) + 1/15 della sostanza netta - premio medio di riferimento assicurazione malattia (calcolato annualmente dal Consiglio di Stato) - contributi sociali obbligatori - pensioni alimentari pagate - spese professionali fino a fr. 4'000 - interessi passivi privati fino a fr. 3'000.

Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento: il minimo vitale, il supplemento d'integrazione, i costi per l'alloggio.

Dell'ammontare risultante (RD-fabbisogno), il Consiglio di Stato decide annualmente la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli. La stessa è stata definita secondo i seguenti parametri progressivi:

  1. nella misura del 30% sui primi fr. 30'000;
  2. nella misura del 50% sui successivi fr. 50'000;
  3. nella misura del 70% sul rimanente.

Nel caso di famiglie con genitori appartenenti a due economie domestiche separate, il genitore che non vive con il figlio metterà a disposizione il 70% di questo importo se non ha altri legami matrimoniali, il 50% se è risposato, il 20% se ha figli dal secondo matrimonio (il restante 80% sarà infatti destinato a questi ultimi).

Se il richiedente può dimostrare di essersi reso finanziariamente indipendente (vedi art. 11 della LASt), la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.
L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

  • ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;
  • ha lavorato nel Canton Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di almeno fr. 2’500;
  • ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente la richiesta di borsa di studio 25 anni d’età.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Opuscolo informativo

Formulario di richiesta per gli aiuti allo studio