Esonero fiscale - Deduzione delle devoluzioni
- Se effettuate da persone fisiche (art. 32c LT, art. 33a LIFD): le liberalità devono complessivamente raggiungere almeno CHF 100.-- durante l’anno interessato e l’importo complessivo deducibile corrisponde al massimo al 20% del reddito netto intermedio.
- Se effettuate da persone giuridiche (art. 68 cpv. 1 lett. c LT, art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD): l’importo totale deducibile corrisponde al massimo al 20% dell’utile netto per ogni anno fiscale.
Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno CHF 100.– e non superino complessivamente il 20% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura. (art. 32c LT).
Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche: le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20% dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a – c). (art. 68 cpv. 1 lett. c LT).
Condizioni (cumulative):
- prestazione volontaria
- destinata ad una persona giuridica con sede in Svizzera che sia esentata dalle imposte in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f LT)
- alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a – c LT)
- le liberalità devono complessivamente raggiungere almeno CHF 100.-- durante l’anno interessato e l’importo complessivo deducibile corrisponde al massimo al 20% del reddito netto intermedio (persone fisiche)
- fino a concorrenza del 20 % dell’utile netto, per ogni periodo fiscale (persone giuridiche)
Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 % che non oltrepassi complessivamente il 50 % dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. (art. 32c cpv. 2 LT).
Nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti nonché a persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 % che non oltrepassi complessivamente il 50 % dell'utile netto. (art. 68 cpv. 1 lett. c bis LT).
Condizioni (supplementari):
- la deduzione maggiorata è ammessa solo quando i beneficiari sono il Cantone, i Comuni e i loro stabilimenti, nonché persone giuridiche da loro controllate (maggioranza dei rappresentanti nel Comitato o nel Consiglio di Fondazione) ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità
- le liberalità vengono analizzate caso per caso e secondo il requisito dell’interesse pubblico rilevante
- coinvolgimento dei Comuni (preavviso consultivo)