Esonero fiscale - Possibilità di esonero
Sono esenti dall’imposta sull’utile e sul capitale le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (art. 65 lett. f LT, art. 56 lett. g LIFD).
Sono esenti dall’imposta di successione e donazione le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini (art. 154 cpv. 1 lett. d LT).
Condizioni (cumulative):
- persona giuridica
- esclusività dell’impiego dei fondi per lo scopo di pubblica utilità
- irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
- svolgimento di una attività effettiva/concreta
- divieto di capitalizzazione (di aumento del capitale proprio)
- interesse generale (fondamentalmente aperto e non limitato ad una cerchia diretta di beneficiari)
- disinteresse/agire altruistico dei propri membri (presupposto del sacrificio)
- assenza di fini di lucro
Sono esenti dall’imposta sull’utile e sul capitale le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (art. 65 lett. f LT, art. 56 lett. g LIFD).
Sono esenti dall’imposta di successione e donazione le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini (art. 154 cpv. 1 lett. d LT).
Scopo pubblico: attività che deve rigidamente fondarsi su compiti dello Stato e che non richiede alcun sacrificio.
Condizioni (cumulative):
- persona giuridica
- esclusività dell’impiego dei fondi per lo scopo pubblico
- irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
- svolgimento di una attività effettiva/concreta
- divieto di capitalizzazione (di aumento del capitale proprio)
- incarico di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico o manifestazione di interesse da parte dello Stato
Sono esenti dall’imposta di successione e donazione le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini (art. 154 cpv. 1 lett. d LT). L’ente è imponibile per quanto riguarda l’imposta sull’utile e sul capitale.
Esempi (cfr. ad esempio Messaggio CdS n. 2980 del 9.10.1985):
- società sportive
- società per il tempo libero
- società amatoriali
- società locali e altre
- sindacati ed enti di categoria
- partiti politici
Condizioni (cumulative):
- persona giuridica
- esclusività dell’impiego dei fondi per lo scopo ideale
- irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
- svolgimento di una attività effettiva/concreta
- divieto di capitalizzazione (di aumento del capitale proprio)
- perseguimento di uno scopo ideale (ricreativo, di svago, limitato ad una cerchia delimitata di persone)
- assenza di fini di lucro
Sono esenti dall’imposta sull’utile e sul capitale le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (art. 65 lett. g LT, art. 56 lett. h LIFD).
Sono esenti dall’imposta di successione e donazione le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali (cfr. ad esempio lo scopo di culto) nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini (art. 154 cpv. 1 lett. d LT).
Condizioni (cumulative):
- persona giuridica
- esclusività dell’impiego dei fondi per lo scopo di culto
- irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi
- svolgimento di una attività effettiva/concreta
- divieto di capitalizzazione (di aumento del capitale proprio)
- coltivare e promuovere a livello svizzero (o cantonale) una fede religiosa comune attraverso la dottrina e funzioni religiose
- assenza di fini di lucro
- Le Chiese riconosciute costituzionalmente (Cattolica Romana ed Evangelica Riformata) sono esenti per legge, in virtù dell’art. 65 lett. c LT, rispettivamente 56 lett. c LIFD.