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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
20.04.2024
TUI - trasferimenti differiti

TUI - trasferimenti differiti

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.04.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.04.2020
L'art. 125 LT prevede il differimento dell'imposizione degli utili immobiliari nei casi di:
  • trasferimenti soggetti all'imposta di successione o donazione (tra cui successioni, legati, donazioni e anticipi ereditari).
    Il caso del cosiddetto negozio misto con donazione viene trattato nella scheda TUI - NEGOZIO MISTO CON DONAZIONE;

  • trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;

  • scioglimento
    • delle comunioni ereditarie (indipendentemente dal fatto che esso comporti o meno il versamento di un conguaglio in denaro e dal fatto che la comunione ereditaria sia composta da uno o più fondi distinti), e
    • delle altre proprietà collettive, quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro.
      Per maggiori dettagli si veda la scheda TUI - SCIOGLIMENTO DI PROPRIETÀ COLLETTIVE.

  • ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura di espropriazione o di un'espropriazione imminente.
    Per ulteriori spiegazioni si veda la scheda TUI - RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE.

  • ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione secondo gli art. 18 e 70 LT. Al verificarsi delle condizioni di cui agli art. 18 cpv. 2, rispettivamente 70 cpv. 2 e 4 LT l'imposta sugli utili immobiliari è prelevata a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 236-238 LT;

  • reinvestimento secondo gli art. 29 e 73 LT;

  • alienazione di un'abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
Occorre tenere presente che non è determinante la denominazione del negozio giuridico data nell'atto di cessione, bensì il carattere effettivo del trasferimento.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 113-138
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 77-101

BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 125

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione