Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
25.04.2024
TUI - soggetti esenti

TUI - soggetti esenti

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 29.04.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 29.04.2020
L'art. 126 LT prevede l'esenzione dall'imposizione degli utili immobiliari per i seguenti soggetti:
  • la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale (indipendentemente dalla destinazione degli immobili).

    Rientrano fra gli stabilimenti della Confederazione ad esempio l'Amministrazione federale delle dogane, i politecnici federali, le casse malati (limitatamente agli immobili destinati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; non beneficiano dell’esenzione gli immobili acquistati nell’intento di investire riserve, sebbene le casse siano obbligate legalmente ad impiegare i propri mezzi a fini assicurativi) e la SUVA (esclusi gli immobili non direttamente destinati al suo esercizio o all'investimento delle riserve tecniche).
    Non beneficia invece dell’esenzione ad esempio la cassa pensione della Confederazione (gli istituti di previdenza, pur essendo esentati dalle imposte ordinarie giusta gli art. 65 lett. d LT e 56 lett. e LIFD, non lo sono ai fini dell’imposta sugli utili immobiliare, art. 23 cpv. 4 LAID).
  • il Cantone e i suoi stabilimenti.

    Non sono considerati stabilimenti del Cantone quelli con personalità giuridica propria, quali ad esempio l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda elettrica ticinese, la Banca dello Stato, l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri e l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (gli istituti di previdenza, pur essendo esentati dalle imposte ordinarie giusta gli art. 65 lett. d LT e 56 lett. e LIFD non lo sono ai fini dell’imposta sugli utili immobiliare, art. 23 cpv. 4 LAID).
    Tuttavia questi enti, in virtù di leggi specifiche, possono godere di un particolare trattamento fiscale, che – a dipendenza dei casi – può comportare l’esenzione.
  • Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende.
    Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati.

    Rientrano fra le collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone ad esempio la Diocesi di Lugano (art. 1 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997), i consorzi di comuni e le Organizzazioni turistiche regionali (OTR).

    Sono considerate attività economiche in concorrenza con i privati ad esempio le aziende municipalizzate, le aziende forestali, i porti e le discariche. 
  • le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all'art. 65 lett. h LT.
    Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

    Affinché possano beneficiare dell'esenzione, occorre che dette imprese ricoprano un'importanza cantonale (linee interregionali, transfrontaliere, collegamenti tra nuclei di più comuni, linee che servono posteggi di corrispondenze per utenti provenienti prevalentemente dall'esterno) oppure un'importanza locale (servizio ai diversi quartieri o frazioni di uno o più comuni).

    Rientra fra le imprese di trasporto ed infrastruttura al beneficio dell'esenzione pure AlpTransit Gotthard AG, in considerazione dell'esistenza di un nesso necessario con l'esercizio delle FFS.
  • gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 (LSO) per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.

    Sono esclusi gli immobili che servono ad altri scopi, quali ad esempio attività culturali o ricreative.

Riferimenti
Sentenza CDT 80.2011.182 del 06.09.2013 (discarica per materiali inerti)
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 126

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione