Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
24.04.2024
TUI - trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

TUI - trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.06.2020
In linea generale:
  • l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che può essere recuperata non deve essere considerata ai fini della TUI (né quale costo d'investimento né quale valore di alienazione);
  • l'imposta sul valore aggiunto (IVA) attivata (versata e non recuperata) rappresenta un costo deducibile dalla TUI.

A. Compravendita immobiliare
  1. Esclusa dall'IVA (regola generale)
    Il ricavo della vendita non è soggetto ad IVA e l'IVA precedente non è recuperabile.
    TUI: il valore di alienazione è quello risultante dal contratto; l'IVA sui costi d'investimento rappresenta un costo deducibile.

  2. Con opzione (eccezione)
    L'opzione può essere richiesta su base volontaria se il venditore è un contribuente IVA (che non applica il metodo delle aliquote saldo o forfettarie) e se l'acquirente non utilizza l'immobile per scopi esclusivamente privati, cioè a scopo abitativo.
    Nel contratto di compravendita l'assoggettamento e l'ammontare dell'imposta devono essere indicati chiaramente (pena l'impossibilità di far valere l'opzione); inoltre il valore del terreno (escluso dall'opzione) deve essere esposto separatamente.
    TUI: l'IVA sul prezzo di vendita, che potrà essere recuperata dall'acquirente, non fa parte del valore d'alienazione e l'IVA recuperabile sui costi d'investimento non rappresenta un costo deducibile.

  3. Consumo proprio
    Se un immobile, di proprietà di un contribuente IVA, esce dal campo di applicazione dell'IVA per essere venduto, è dovuta l'imposta sul consumo proprio. L'IVA non potrà essere traslata sull'acquirente, se non in forma occulta.
    TUI: il valore di alienazione è quello risultante dal contratto; l'IVA recuperabile sui costi d'investimento non rappresenta un costo deducibile, mentre l'imposta sul consumo proprio può essere dedotta quale costo d'investimento.

B. Contratto d'appalto

La vendita di una prestazione di edificazione (contratto d'appalto) è imponibile IVA. L'unico caso in cui l'operazione è esclusa dall'imposta è quando il fondo appartiene all'appaltatore o ad una persona ad esso strettamente vincolata e viene venduto dopo l'inizio dei lavori (si tratta in questo caso di una compravendita immobiliare, vedi punto A). Per maggiori dettagli fare riferimento alle cifre 8.1-8.5 dell’info IVA 04 concernente il settore edilizia.
TUI: le conseguenze fiscali dipendono dalla fattispecie (identità o meno tra venditore e appaltatore) e dal trattamento ai fini dell'IVA (prestazione imponibile oppure esclusa) e della TUI (applicazione o meno della prassi del computo complessivo).


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 158-160

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione