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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
29.03.2024
TUI - deducibilità delle perdite da alienazioni immobiliari

TUI - deducibilità delle perdite da alienazioni immobiliari

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 22.06.2020
Regola

Utili e perdite su vendite immobiliari non sono di principio compensabili tra loro.
Questo vale per tutte le fattispecie che non rientrano nell'eccezione di cui all'art. 134 cpv. 4 LT, in particolare nei casi di:
  • vendita di fondi distinti (contigui o meno), anche se venduti per un valore di alienazione globale, siano essi stati acquistati in epoche diverse, tramite distinti atti di compravendita oppure attraverso un atto di acquisto unico;
  • alienazione di un unico fondo, per la quale occorre definire il risultato imponibile tramite calcoli separati, ad esempio a causa di:
    • acquisto di più particelle in epoche diverse poi riunite in un unico fondo;
    • acquisto a più riprese di quote dello stesso mappale;
    • acquisto dello stesso immobile da più venditori;
    • acquisto dell'immobile da parte di una società, della quale in seguito vi è stata una cessione di una parte del pacchetto azionario imposta attraverso la TUI.
Vedi esempio allegato.


Eccezione

In base all'art. 134 cpv. 4 LT, perdite risultanti da alienazioni immobiliari possono essere dedotte da utili derivanti da altre vendite immobiliari a condizione che le vendite che hanno generato le perdite e gli utili che si intendono compensare tra loro:
  • riguardino quote di comproprietà o quote di proprietà per piani di un unico immobile oppure case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare:
    • unico immobile: le quote di comproprietà o di proprietà per piani devono riguardare un unico edificio (si faccia riferimento alla "copertura del suolo" risultante a Registro fondiario) che sorge su un un unico mappale. Sono quindi esclusi più edifici indipendenti costruiti sul medesimo mappale, come pure un unico edificio che si estende su più mappali;
    • case a schiera: le case contigue (a schiera o a spalliera) sono spesso costituite in proprietà per piani oppure su più particelle con attribuzione di quote di comproprietà coattive sulle parti comuni oppure di reciproche servitù;
  • siano avvenute entro un anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale:
    • fa stato la data dell'iscrizione della vendita a Registro fondiario; 
    • la vendita può essere stata iscritta a Registro fondiario anche prima del rilascio dell'abitabilità (addirittura prima dell'inizio della costruzione, purché l'alienazione riguardi la costruzione finita);
    • quale data del rilascio del permesso di abitabilità si intende la data della decisione municipale;
    • è determinante la data del primo rilascio del permesso di abitabilità, anche se concerne una sola unità abitativa dell'immobile ("parziale") e anche se quest'ultima non è oggetto di compensazione;
    • il venditore può anche aver acquistato l'immobile dopo il rilascio del primo permesso di abitabilità (purché la vendita avvenga entro un anno dalla decisione municipale);
    • il venditore può anche non essere proprietario dell'unità abitativa dell'immobile oggetto del rilascio del primo permesso di abitabilità parziale.
Si veda pure la scheda TUI - APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE DELLE PERDITE ed i relativi esempi allegati.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 273-278 e 302-303
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 171 e 179-180
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134 4

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione