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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
24.04.2024
Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto - determinazione base imponibile

Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto - determinazione base imponibile

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2018

Data di pubblicazione: 08.06.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2018
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Basi imponibili per fondi contrattuali d’investimento, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e società di investimento a capitale variabile (SICAV) con possesso fondiario diretto

Utile imponibile (punto 3.3.3 Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018)

Giusta l’art. 74 cpv. 3 LT, il reddito da possesso fondiario diretto soggiace all'imposta sull'utile. 
  • Conformemente all'art. 67 cpv. 1 lett. a LT e 58 cpv. 1 lett. a LIFD, l’utile imponibile è calcolato sulla base del conto economico allestito secondo il diritto commerciale (CO). Tuttavia gli investimenti collettivi di capitale allestiscono un conto annuale secondo la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), che prevede la registrazione degli utili in capitale non realizzati sugli immobili (registrazione degli immobili al loro valore venale). Ai fini fiscali, affinché gli utili in capitale non realizzati non vengano imposti (IC, fino a concorrenza del valore d’investimento, e IFD), occorre che vengano presentati, unitamente alla dichiarazione d’imposta, i conti annuali allestiti ai sensi del CO (non necessariamente verificati da un organo di revisione), accompagnati da una riconciliazione chiara tra i conti secondo la LICol e i conti secondo il CO.
  • Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto che realizzano pure dei ricavi non immobiliari devono allestire un conto distinto (vedi allegato II Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018), in cui le spese saranno di principio ripartite secondo il metodo diretto (per oggetto) o, ove non possibile, in proporzione al valore venale degli attivi.

Imposta sul capitale (art. 86 LT)

Il capitale imponibile corrisponde alla sostanza immobiliare netta. Gli immobili sono valutati al loro valore di stima ufficiale, sommato al 70% di eventuali spese di miglioria non ancora comprese nel valore di stima ufficiale. I debiti sono dedotti proporzionalmente alla sostanza lorda.


Imposta immobiliare (art. 97 LT)

L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile.


Vedi anche scheda INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE – IMPOSIZIONE.


Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg. 46-60
Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018, Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori

BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 74 3
LIFD 66 3
LT 86
LT 97

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione