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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
19.04.2024
Investimenti collettivi di capitale - imposizione

Investimenti collettivi di capitale - imposizione

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2018

Data di pubblicazione: 08.06.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2018
Data di pubblicazione: 08.06.2020
La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una SA a tutti gli effetti per cui le sono applicabili tutte le relative norme d’imposizione: doppia imposizione economica, normative concernenti le ristrutturazioni, riduzione per partecipazione sull'utile e sul capitale per la SICAF stessa e per le persone giuridiche che ne detengono le quote, eccetera. Essa è quindi imposta come soggetto fiscale indipendente quale società di capitali (art. 59 cpv. 2 LT e art. 49 cpv. 2 LIFD). Le aliquote delle società di capitali sono applicabili.

fondi contrattuali d’investimento, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e società di investimento a capitale variabile (SICAV)
  • senza possesso fondiario diretto non sono considerati soggetti fiscali indipendenti e i relativi redditi e sostanza vengono imposti per trasparenza presso i detentori delle quote al loro domicilio (per le persone giuridiche: senza diritto alla riduzione per partecipazioni). L’amministrazione del fondo fornisce un’attestazione annuale comprovante la quota di reddito e di utile in capitale distribuiti;
  • con possesso fondiario diretto, fondamentalmente per una questione pratica, vengono trattati quali soggetti fiscali a sé stanti e sono imposti al luogo della loro amministrazione effettiva. Si sostituiscono in tutti gli obblighi fiscali al detentore delle quote, il quale non sarà più imposto sugli elementi di sostanza e di reddito già tassati presso di essi. In base agli art. 59 cpv. 2 LT e 49 cpv. 2 LIFD vengono assimilati alle altre persone giuridiche: l’utile imponibile è stabilito sulla base degli art. 74 cpv. 3 LT e 66 cpv. 3 LIFD e l’imposta sul capitale è prelevata sulla base della sostanza immobiliare netta secondo l’art. 86 LT. 

    Aliquote applicabili:
    • Utile: 4% per l’IC (art. 79 LT) e 4,25 % per l’IFD (art. 72 LIFD)
    • Capitale: 1,5‰ per l’IC; il capitale inferiore a CHF 50'000 non è imponibile (art. 87 LT)
    • Imposta immobiliare: 2‰ (art. 98 lett. b LT) + ev. supplementi art. 314c (vedi scheda ALIQUOTE – SUPPLEMENTI)
Per gli investimenti collettivi di capitale (fondi contrattuali d'investimento, SAcCol e SICAV) che realizzano sia redditi da immobili sia altri redditi occorre procedere ad una ripartizione (art. 19 cpv. 1 lett. e LT, art. 45 cpv. 3 LT, art. 74 cpv. 3 LT, art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD, art. 66 cpv. 3 LIFD), vedi allegato II Circolare AFC n. 25 del 23 febbraio 2018 e scheda INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE CON POSSESSO FONDIARIO DIRETTO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE.


Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg. 46-60 e pagg. 121-122
Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018, Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori

BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 59 2
LIFD 49 2
LT 74 3
LIFD 66 3
LT 86
LT 79
LIFD 72
LT 87
LT 98 b
LT 314c
LT 19 1 e
LT 45 3
LIFD 20 1 e

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione