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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
18.04.2024
Investimenti collettivi di capitale - principi

Investimenti collettivi di capitale - principi

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 08.06.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 08.06.2020
Base legale e circolari
  • Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31), entrata in vigore l'01.01.2007 in sostituzione della Legge federale sui fondi d’investimento del 18.03.1994
  • Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311), entrata in vigore l'01.01.2007
  • Circolare AFC n. 25 del 23.02.2018, Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori
Definizione

Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato (art. 7 cpv. 1 LICol). 
Secondo la LICol, gli investimenti collettivi di capitale si suddividono in:
  • FONDI APERTI (open-end), art. 8 LICol: gli investitori vantano un diritto immediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario:
    • Fondi contrattuali di investimento, art. 25 segg. LICol
    • Società di investimento a capitale variabile (SICAV), art. 36 segg. LICol
  • FONDI CHIUSI (close-end), art. 9 LICol: gli investitori possono uscire dall’investimento collettivo solo per tramite cessione o vendita delle quote:
    • Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), art. 98 segg. LICol
    • Società d’investimento a capitale fisso (SICAF), art. 110 segg. LICol
Particolarità

Gli immobili dei fondi contrattuali di investimento vengono iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare (art. 86 cpv. 2bis OICol). Ai fini fiscali per contro è il fondo (e non la sua direzione) ad essere iscritto quale contribuente.


Si vedano pure le schede:
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE – TIPOLOGIE
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE – IMPOSIZIONE
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE CON POSSESSO FONDIARIO DIRETTO – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE


Riferimenti
N. BERNARDONI-P. BORTOLOTTO, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Tipo Print di Roncoroni+Sulmoni, Mendrisio 2010, pagg.46-60
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
OICol 86 2bis
LICol div.
OICol div.

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione