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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
20.04.2024
TUI - deducibilità delle perdite

TUI - deducibilità delle perdite

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2017

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2017
Data di pubblicazione: 22.06.2020
La deduzione di perdite dagli utili imposti attraverso l'imposta sugli utili immobiliari (TUI) rappresenta un'eccezione all'oggettività dell'imposta (cioè al fatto che di principio essa colpisce il profitto conseguito con l'alienazione di un fondo senza riguardo alla capacità contributiva dell'alienante) ed è ammessa soltanto in determinati casi e a condizioni ben precise.

A. Perdite su vendite (art. 134 cpv. 4 LT)

Perdite risultanti da alienazioni immobiliari possono essere dedotte da utili derivanti da altre vendite immobiliari, alle seguenti condizioni cumulative.
  • Condizioni temporali
    Le vendite che hanno generato le perdite e gli utili che si intendono compensare tra loro sono avvenute entro un anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale.
  • Condizioni materiali
    Le vendite che hanno generato le perdite e gli utili che si intendono compensare tra loro riguardano:
  • quote di comproprietà di un unico immobile; oppure
  • quote di proprietà per piani di un unico immobile; oppure
  • case a schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare.
Per maggiori dettagli si veda la scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI.

B. Perdite di gestione (art. 134 cpv. 5 LT)

Perdite subite nella gestione di un immobile possono essere dedotte dall'utile realizzato attraverso la vendita dello stesso, alle seguenti condizioni cumulative.
  • Condizioni temporali
    • la vendita è avvenuta entro due anni dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale; e
    • le perdite riguardano la gestione durante il primo anno di abitabilità anche parziale.
  • Condizioni materiali
    Le perdite riguardano la gestione dell'immobile (ricavi da affitti ./. costi immobiliari).
Per maggiori dettagli si veda la scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DI GESTIONE.

C. Perdite ordinarie (art. 134a LT)

Perdite ordinarie relative all'anno della vendita oppure di periodi precedenti (entro i limiti stabiliti dall'art. 75 LT) che non abbiano potuto essere compensate con utili ordinari, possono essere dedotte dalla TUI.

Per maggiori dettagli si veda la scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE ORDINARIE.
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134 4
LT 134 5
LT 134a

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione