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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
24.04.2024
TUI - applicazione della deduzione delle perdite

TUI - applicazione della deduzione delle perdite

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2017

Data di pubblicazione: 22.06.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2017
Data di pubblicazione: 22.06.2020
Ripartizione della compensazione

Se, entro i termini stabiliti dall'art. 134 cpv. 4 e 5 LT e dalla giurisprudenza in merito alla deducibilità delle perdite dalla TUI, sono stati conseguiti diversi utili su vendite immobiliari, le perdite computabili saranno suddivise proporzionalmente agli utili stessi.

Vedi allegato:
  • esempio A, punto 4;
  • esempio B, punto 4;
  • esempio C, punto 3.

Divieto di doppia compensazione

Le perdite non compensate attraverso la TUI sono deducibili nell'ambito dell'imposta ordinaria; viceversa perdite compensate attraverso la TUI non possono essere dedotte dall'imposta ordinaria.
Questo avviene senza dover procedere a nessuna correzione fiscale nell'ambito della tassazione ordinaria (deve semplicemente essere defalcato l'utile effettivamente tassato attraverso la TUI).

Soltanto nel caso in cui dalla TUI venga dedotta una perdita giusta i cpv. 4 o 5 dell'art. 134 LT registrata in un periodo precedente oppure successivo, occorrerà correggere i risultati imponibili tramite riserve tassate, rispettivamente riserve negative:
  • perdita computata su una TUI di un periodo successivo: formazione di una riserva tassata nell'anno della perdita, da sciogliere nell'anno della vendita;
  • perdita computata su una TUI di un periodo precedente: formazione di una riserva negativa nell'anno della vendita, da sciogliere nell'anno della perdita.
Vedi allegato:
  • esempio A, punto 5;
  • esempio B, punto 5;
  • esempio C, punto 4.

Compensazione di diversi tipi di perdite

Diversi tipi di perdite (perdite su altre alienazioni immobiliari, perdite di gestione e perdite ordinarie) possono essere compensate contemporaneamente.
Quando una società non presenta alcun utile ordinario, l'applicazione dell'art. 134 cpv. 4 e 5 LT può risultare superflua (queste perdite rientrano nella perdita ordinaria che può essere dedotta dalla TUI giusta l'art. 134a LT).

Qualora si applichino contemporaneamente gli art. 134 cpv. 4 e 5 e 134a LT e la deduzione della perdita ordinaria, il computo avviene nell'ordine seguente:
  1. compensazione delle perdite su altre alienazioni immobiliari (art. 134 cpv. 4 LT);
  2. compensazione delle perdite di gestione (art. 134 cpv. 5 LT);
  3. compensazione delle perdite ordinarie (art. 134a LT).
Vedi allegato, esempio D.


Accantonamento imposte

L'accantonamento imposte deve tener conto della deducibilità delle perdite. L'ammontare dell'accantonamento si ripercuote sull'ammontare della perdita ordinaria deducibile dalla TUI giusta l'art. 134a LT.


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 276-278 e 280-281  
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134a
LT 134 5
LT 134 4

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione