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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
25.04.2024
Diritto di ricupera - aspetti fiscali

Diritto di ricupera - aspetti fiscali

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.09.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.09.2020
Dopo la sottoscrizione dell'atto di costituzione del diritto di ricupera, il beneficiario può:
  • esercitare il diritto (quindi riacquistare l'immobile);
  • rinunciare ad esercitare il diritto (l'immobile rimane di proprietà del concedente);
  • cedere il diritto, se previsto contrattualmente (alla pari oppure realizzando un margine).
    Il cessionario a sua volta avrà le stesse possibilità (esercizio, rinuncia oppure ulteriore cessione).
Di seguito vengono descritte le conseguenze fiscali delle diverse operazioni.

Costituzione del diritto di ricupera

La costituzione del diritto di ricupera non comporta di regola alcuna conseguenza, né dal profilo della TUI né a livello di imposte ordinarie, ritenuto che non avvenga a titolo oneroso.

Cessione del diritto di ricupera

La cessione di un diritto di ricupera è imponibile attraverso la TUI sulla base dell'art. 124 cpv. 2 lett. f LT, indipendentemente dal fatto che il diritto venga poi esercitato o meno.
Nella notifica TUI il cedente risulta quale venditore e il cessionario quale acquirente.
Come data di acquisto fa stato la data di costituzione del diritto di ricupera, come data di vendita la data di cessione dello stesso.
Il prezzo di acquisto corrisponde al prezzo di vendita stipulato tra il proprietario dell'immobile (oppure il cedente precedente, in caso di cessioni successive) e il cedente. Allo stesso, per determinare il prezzo di vendita, viene aggiunto l'eventuale margine a favore del cedente concordato nel contratto di cessione.

Esercizio del diritto di ricupera

L'esercizio del diritto di ricupera (da parte del beneficiario del diritto iniziale oppure del beneficiario finale, dopo una o più cessioni del diritto) dà luogo all'imposizione TUI a carico del proprietario iniziale dell'immobile giusta l'art. 124 cpv. 2 lett. a LT.
Nella notifica TUI colui che esercita il diritto risulta quale acquirente.
La durata di proprietà corrisponde al tempo trascorso tra l'acquisto dell'immobile da parte del venditore e la data di iscrizione a Registro fondiario dell'esercizio del diritto di ricupera.
Il valore di alienazione corrisponde al prezzo di vendita stabilito nell'atto di costituzione del diritto di ricupera.

Rinuncia all'esercizio del diritto di ricupera

L'eventuale penale di recesso che dovesse essere prevista in caso di rinuncia all'esercizio del diritto di ricupera rappresenta un ricavo imponibile (rispettivamente un costo deducibile) ordinariamente.


Vedi anche 
scheda TUI - NEGOZI A CATENA (CESSIONI SUCCESSIVI DI DIRITTI)


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 94-98
A. PINCHETTI, Nozioni di registro fondiario e prontuario delle operazioni, edito dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino, 3a edizione, Locarno 2009, pagg. 53-54
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 124 2 f

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione