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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
19.04.2024
TUI - deducibilità degli interessi passivi e dei costi di finanziamento

TUI - deducibilità degli interessi passivi e dei costi di finanziamento

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.09.2020

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.09.2020
Principio

Gli interessi passivi e le spese di finanziamento non rappresentano di principio un costo d'investimento deducibile dalla TUI, bensì un costo che diminuisce l'utile ordinario.

Costituiscono un'eccezione gli interessi passivi pagati per finanziare una nuova costruzione oppure la ristrutturazione di un edificio esistente. Essi si configurano in una spesa sostenuta per l'acquisto di un bene patrimoniale e sono quindi da considerare quali costi d'investimento deducibili dalla TUI.

Per prassi sono di regola ammessi gli interessi passivi attivati:
  • durante il periodo della costruzione fino al rilascio del permesso di abitabilità;
  • prima dell'edificazione se tra l'acquisto del terreno e l'inizio della costruzione è trascorso al massimo 1 anno;
  • prima dell'edificazione se tra l'acquisto del terreno e l'inizio della costruzione è trascorso più di 1 anno, a condizione che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore (ad esempio il mancato rilascio del permesso di costruzione).

In dettaglio

Costi deducibili dalla TUI
  • interessi passivi maturati durante il periodo della costruzione fino al rilascio del permesso di abitabilità (costi d'investimento);
  • interessi passivi maturati durante il periodo che trascorre tra l'acquisto del terreno e l'inizio della costruzione, se è inferiore ad 1 anno (prassi);
  • interessi passivi maturati durante il periodo che trascorre tra l'acquisto del terreno e l'inizio della costruzione, se è superiore ad 1 anno, a condizione che il ritardo dipenda da cause di forza maggiore (prassi);
  • indennizzi per la rescissione anticipata di un mutuo ipotecario in vista della vendita dell'immobile (vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELL'INDENNITÀ PER LA RESCISSIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO).

Costi non deducibili dalla TUI
  • interessi passivi maturati dopo il rilascio del permesso di abitabilità (anche se il finanziamento è ancora denominato "credito di costruzione");
  • interessi sul capitale proprio occulto (anche durante il periodo di costruzione);
  • interessi passivi maturati durante il periodo che trascorre tra l'acquisto del terreno e l'inizio della costruzione, se è superiore ad 1 anno per scelta del contribuente;
  • costi per la ricerca di finanziamenti (anche se riferiti da un credito di costruzione);
  • costi (spese notarili, d'iscrizione o di bollo) correlati all'emissione o all'aggiornamento di cartelle ipotecarie (anche se a garanzia di crediti di costruzione);
  • interessi di costruzione già dedotti dall'utile imponibile ordinario;
  • indennizzi per la rescissione anticipata di un mutuo ipotecario in vista della conclusione di un nuovo contratto a condizioni più vantaggiose con lo stesso creditore (vedi scheda TUI - DEDUCIBILITÀ DELL'INDENNITÀ PER LA RESCISSIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO).


Riferimenti
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 259-261
A. SOLDINI-A. PEDROLI , L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 166-168
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 134 1

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione