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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
25.04.2024
Capitale proprio occulto

Capitale proprio occulto

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2017 dal 24.11.2020

Data di pubblicazione: 01.12.2020

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2017
Scheda valida per le tassazioni effettuate dal 24.11.2020
Data di pubblicazione: 01.12.2020
In generale

Il capitale proprio occulto è quella parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.
Esso è aggiunto al capitale imponibile ai fini dell'imposta cantonale (art. 82 LT).
I relativi interessi costituiscono utile imponibile sia per l'imposta cantonale (art. 67 cpv. 1 lett. d LT) che per l'imposta federale diretta (art. 65 LIFD), quale forma di distribuzione mascherata di utile derivante da una sottocapitalizzazione della società. 
Si può essere in presenza di capitale proprio occulto unicamente se i finanziamenti provengono da persone vicine, oppure se sono garantiti da esse, sulla base delle disposizioni della circolare AFC n. 6 del 06.06.1997, Capitale proprio occulto delle società di capitale e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD).

Base di calcolo
  • Attivi: i valori determinanti per calcolare l'ammontare dei finanziamenti massimi ammessi sono i valori venali degli attivi. Nella pratica l'autorità fiscale si basa sui valori contabili-fiscali, salvo che vengano dimostrati valori più elevati. In tal caso il contribuente dovrà presentare la documentazione comprovante in modo attendibile il valore venale degli attivi, quali ad esempio per gli immobili la polizza assicurativa, una valutazione del fondo effettuata da un istituto bancario per la concessione del mutuo o una perizia. 
    Di principio vengono utilizzati i valori a fine esercizio. Nel caso di forti variazioni durante l’anno, per il calcolo degli interessi può essere opportuno ricorrere ad una media che ne tenga conto.
  • Finanziamenti: I debiti da prendere in considerazione sono quelli provenienti dagli azionisti o da persone o società ad essi vicine (remunerati e non remunerati), oppure provenienti da terzi ma garantiti da persone vicine.
Per il trattamento dei crediti ottenuti sulla base dell'ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus del 25 marzo 2020 (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19), si veda la scheda CAPITALE PROPRIO OCCULTO - CREDITI COVID-19 E CREDITI COVID-19 PLUS).

Calcolo

Ai valori di ogni attivo vengono applicate le percentuali indicate nella circolare AFC n. 6 del 06.06.1997, Capitale proprio occulto delle società di capitale e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD) per determinare l’ammontare dei finanziamenti massimi ammessi. Per le società finanziarie (società di finanziamento operative nel settore finanziario, società holding escluse) il limite massimo ammonta ai 6/7 del totale di bilancio.
Dai finanziamenti massimi ammessi così ottenuti vanno dedotti i finanziamenti forniti da terzi (e non garantiti da persone vicine) per determinare la quota ammissibile dei finanziamenti provenienti o garantiti da persone vicine.
All'importo così calcolato si applicano i tassi d’interesse massimi previsti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per determinare gli interessi massimi ammessi:
  • Lettere circolari AFC Tassi d’interesse 20xx fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri; oppure
  • Lettere circolari AFC Tassi d’interesse 20xx fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere, se superiori ai tassi previsti per i finanziamenti in CHF (vedi primo paragrafo p.to 1. delle lettere circolari). 
Note
  • Tassi d’interesse
    La scelta dei tassi d'interesse da applicare in base alle lettere circolari AFC dipende dal tipo di attività esercitata dal contribuente: società immobiliare (costruzione di case d'abitazione e agricoltura oppure industria, arti e mestieri), o commercio e industria, oppure holding e società d'amministrazione di patrimoni.
  • Classificazione immobili
    • Immobili aziendali (70%): magazzini, immobili industriali, artigianali, agricoli o commerciali occupati dall'attività della società.
    • Ville, appartamenti, case di vacanza, terreni edificabili (70%): vengono qualificate quali ville quelle abitazioni il cui valore di reddito non viene preso in considerazione per determinarne il valore di stima ufficiale. 
    • Altri immobili (80%): immobili commerciali dati in affitto, terreni non edificabili, appartamenti e immobili d'abitazione, escluse le ville e le case di vacanza.
  • Perdite di bilancio
    Contrariamente a quanto indicato al punto 3.3. della circolare AFC n. 6 del 06.06.1997, Capitale proprio occulto delle società di capitale e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), in base alla giurisprudenza (sentenza TF 2C_259/2008 del 06.11.2008), il capitale imponibile minimo non è rappresentato dalla somma del capitale azionario o sociale liberato e del capitale proprio occulto, bensì soltanto dal capitale azionario o sociale liberato.


Riferimenti
Sentenza TF 2C_259/2008 del 06.11.2008
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 67 1 d
LT 82
LIFD 65

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione