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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
23.04.2024
TUI - alienazione di quote di partecipazione maggioritarie o minoritarie

TUI - alienazione di quote di partecipazione maggioritarie o minoritarie

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Affinché l'alienazione di quote di una società immobiliare possa essere assoggettata alla TUI, occorre che vi sia una cessione del potere di disporre della proprietà immobiliare da essa detenuta, parificabile economicamente ad un trasferimento di proprietà.
Questo avviene soltanto se si è in presenza di un trasferimento di una quota maggioritaria.

Si procede pertanto all’imposizione nei casi seguenti:
  1. Vendita di una quota di maggioranza, cioè di oltre il 50%.
  2. Vendita di una quota minoritaria, ma che consente di disporre di una parte ben definita del fondo (ad esempio vendita di una quota minoritaria che dà diritto all’uso esclusivo di un appartamento assimilabile alla PPP).
  3. Vendita concertata di quote minoritarie che, complessivamente, superano il 50%.
  4. Vendita in momenti successivi da parte di uno stesso proprietario, di due o più quote minoritarie che, complessivamente, costituiscono la maggioranza del capitale. La TUI colpisce le 2 o più vendite; quale data di vendita fa stato il momento in cui viene raggiunta la maggioranza. Di regola fanno stato le vendite avvenute entro un termine di 5 anni.
  5. Vendita concertata in momenti successivi di quote minoritarie (combinazione delle casistiche descritte ai punti 3 e 4). Si veda l'esempio allegato.
Se la fattispecie non rientra in una di quelle elencate ai punti precedenti, è irrilevante che – attraverso la vendita della quota minoritaria – il venditore perda, rispettivamente l’acquirente acquisisca, la maggioranza: perché vi sia trasferimento del potere di disporre occorre che vi sia la cessione di una quota di maggioranza (50% + 1 azione). 


Riferimenti
F. RICHNER-W. FREI-S. KAUFMANN- H.U. MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a edizione, Zurigo 2006, n. 104 ad § 216, pag. 1547
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pagg. 105-106
A. SOLDINI-A. PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Complemento al Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Giampiero Casagrande editore, Lugano 2003, pagg. 64-69
Sentenza CDT 80.2001.107 del 14.09.2001
Sentenza CDT 80.2012.185 del 31.07.2013 e sentenza TF 2C_830/2013 del 06.03.2014

BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 124 1
LT 124 2 h

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione