Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
25.04.2024
TUI - alienazione di quote di partecipazione a società immobiliari, calcolo

TUI - alienazione di quote di partecipazione a società immobiliari, calcolo

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 15.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 15.02.2021
In linea generale, la determinazione degli elementi imponibili TUI nel caso di cessione di quote di partecipazione a società immobiliari avviene secondo gli stessi principi validi nell'ambito della vendita di immobili.

Valore di alienazione
Il valore di alienazione TUI corrisponde al valore attribuito agli immobili nell'ambito della transazione. Si veda la scheda TUI - VALORE DI ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ IMMOBILIARI.

Valore di acquisto e costi di investimento
Sono deducibili il valore di acquisto ed i costi di investimento dell'immobile (gli stessi che sarebbero deducibili se venissero venduti gli immobili da parte della società ceduta), oltre ad eventuali costi di acquisto o di vendita di competenza dell'azionista venditore (ad esempio provvigioni di intermediazione).

Computo delle perdite aziendali
L'art. 134a LT non è applicabile. Non sono quindi deducibili né le perdite ordinarie subite dalla società venduta (che rimangono computabili in seno a quest'ultima),  né quelle conseguite dall'alienante (che sono semmai compensabili con il risultato contabile realizzato con l'alienazione della partecipazione).

Data di trasferimento della proprietà
Siccome il trasferimento di quote di partecipazione non è soggetto ad iscrizione a Registro fondiario, il momento determinante è la data di stipulazione del contratto (art. 132 LT).
Quale data di acquisto fa stato quella determinante nell'ambito del trasferimento imponibile precedente, cioè la data di iscrizione a Registro fondiario dell'acquisto dell'immobile da parte della società, oppure la data di acquisto delle quote di partecipazione da parte dell'azionista venditore, se posteriore.

Debitore d'imposta
L'imposta TUI è a carico dell'azionista venditore. Né all'acquirente né alla società venduta viene intimata la notifica TUI relativa alla cessione delle quote di partecipazione.

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione