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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
19.04.2024
Diritto di superficie tacito o di fatto - aspetti fiscali

Diritto di superficie tacito o di fatto - aspetti fiscali

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 08.02.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 08.02.2021
Diritti di superficie "taciti" o "di fatto", cioè non iscritti a Registro fondiario né come fondi né come servitù, non possono essere fiscalmente ammessi.
  1. Eventuali situazioni in cui sono stati costruiti degli edifici su un fondo altrui senza la necessaria iscrizione a Registro fondiario devono essere regolarizzate:
    • mediante iscrizione a Registro fondiario del diritto di superficie (quale servitù o eventualmente quale fondo, in caso di diritto per sé stante e permanente); oppure
    • tramite cessione degli investimenti al proprietario del fondo. La differenza tra il valore di cessione (valore venale) e il valore contabile-fiscale sarà imposta ordinariamente.

  2. Le costruzioni su fondi altrui senza la necessaria iscrizione a Registro fondiario vengono considerate a tutti gli effetti di proprietà del detentore del terreno su cui sono edificate. Di conseguenza:
    • l'imposta immobiliare è prelevata interamente presso il proprietario del fondo;
    • il valore dell'investimento delle costruzioni iscritto all'attivo è parificato ad un prestito nei confronti del proprietario del fondo ed eventuali ammortamenti sulla costruzione non sono ammessi e vengono ripresi quale prestazione valutabile in denaro. Vengono inoltre conteggiati gli interessi ai tassi minimi previsti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni;
    • eventuali costi relativi al finanziamento della costruzione sono ammessi (riservata l'applicazione degli art. 67 cpv. 1 lett. d LT e 65 LIFD), in quanto considerati costi per il finanziamento del prestito nei confronti del proprietario del fondo, vedi punto precedente;
    • occorre procedere alle correzioni del caso, qualificando quali prestazioni valutabili in denaro, rispettivamente quali apporti, costi e ricavi registrati in contabilità ma di competenza del proprietario del fondo (ricavi da affitti, costi di manutenzione, eccetera), come pure l'eventuale valore di mercato dell'affitto se l'immobile è occupato dalla società stessa.
Caso particolare: concessione
Per il caso particolare della "concessione" da parte di un ente pubblico si veda la scheda CONCESSIONE.

Nota: contratti di locazione "al grezzo"
Non deve essere confusa con i diritti di superficie "taciti" o "di fatto" (costruzione ex novo di edifici su fondi altrui) la locazione di immobili allo stato grezzo, ai quali è il conduttore ad apportare a sue spese le ristrutturazioni necessarie per il proprio utilizzo. Questa forma di contratto è trattata nella scheda CONTRATTO DI LOCAZIONE "AL GREZZO" - INVESTIMENTI IN STABILI PRESI IN AFFITTO - ASPETTI FISCALI.

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione