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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
19.04.2024
Doppia imposizione intercantonale

Doppia imposizione intercantonale

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
L'art. 127 cpv. 3 Cost. vieta la doppia imposizione intercantonale.
Non sono consentiti:
  • la doppia imposizione effettiva (o attuale), cioè l'imposizione dello stesso soggetto fiscale in più Cantoni sullo stesso oggetto, nello stesso periodo di calcolo e con imposte identiche o simili.
    Va sottolineato come non sia ammessa una quota d'imposizione complessiva superiore al 100%, tuttavia ogni Cantone può stabilire gli elementi imponibili secondo le proprie regole interne e sulla base delle proprie valutazioni e verifiche, non essendo vincolato agli elementi accertati dal Cantone sede;
  • la doppia imposizione virtuale (o in thesi), ovvero l'imposizione da parte di un Cantone in vece di un altro che sarebbe competente secondo le regole di ripartizione, anche se quest'ultimo non fa uso del proprio diritto impositivo in ossequio alle proprie regole interne;
  • il trattamento discriminatorio, ossia l'imposizione più pesante per un contribuente imponibile in più Cantoni rispetto ad un contribuente assoggettato in un solo Cantone (e viceversa).
    Dal divieto di discriminazione discende l'obbligo di assunzione delle perdite subite in un altro Cantone.
Allo scopo di evitare questi conflitti ci si è dotati di un diritto fiscale intercantonale di doppia imposizione:
  • la LAID, quale base per le norme del diritto fiscale cantonale (in particolare, per le persone giuridiche, gli art. 20, 21, 22, 25 cpv. 4 e 74);
  • la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., che limita la sovranità fiscale dei Cantoni in caso di collisione;
  • il diritto cantonale (ad esempio l'art. 62 cpv. 1 LT, seconda parte della frase);
  • gli accordi puntuali tra Cantoni e le circolari emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte.
È importante osservare che:
  • la LAID e le norme di collisione del Tribunale federale hanno il primato sulle norme cantonali, così, anche se queste ultime dovessero attribuire al Cantone la competenza per imporre, esse non potranno avere effetto pratico se in contrasto con il diritto federale di doppia imposizione; d'altra parte
  • se un Cantone intende far uso di una facoltà d'imposizione attribuitagli dalla LAID o dalla giurisprudenza relativa al divieto di doppia imposizione, è necessario che sia provvisto di una norma del diritto cantonale che glielo permetta.
Nota
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un contribuente il cui comportamento lede il principio costituzionale della buona fede non è protetto dalla doppia imposizione intercantonale. Per maggiori dettagli si veda la scheda DOPPIA IMPOSIZIONE INTERCANTONALE E PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE.


Riferimenti
P. LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Stämpfli Edizioni, 3a edizione, Berna 2015, pagg. 1-20
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
Cost. 127 3

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione