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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
18.04.2024
Imposta minima - principi

Imposta minima - principi

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva dal 2018

Data di pubblicazione: 15.02.2021

Stato Attiva
Scheda valida per gli anni di tassazione dal 2018
Data di pubblicazione: 15.02.2021
Calcolo
L’imposta minima ammonta all'1‰ del valore di stima degli immobili situati nel Cantone alla fine dell’esercizio commerciale (art. 90 cpv. 1 LT). Non vi è alcun calcolo pro rata.

Applicazione
L’imposta minima è prelevata a livello cantonale (il comune applicherà il moltiplicatore) presso le società di capitali e le società cooperative quando essa supera la somma dell’imposta sull'utile e dell’imposta sul capitale, in loro sostituzione (art. 88 e 90 cpv. 2 LT). Vanno considerate unicamente le imposte ordinarie di spettanza del Canton Ticino (non il carico d’imposta complessivo della società). L'imposta TUI non viene presa in conto, trattandosi di un'imposta speciale.

Eccezioni
Dall'01.01.2018 le "società di capitali e cooperative innovative", dette anche "start-up" possono beneficiare, su richiesta, dell’esenzione dall'imposta minima (art. 89 LT). Per i requisiti si veda la scheda SOCIETÀ INNOVATIVE (START-UP).

Vedi anche
Scheda IMPOSTA MINIMA – RIPARTO INTERCOMUNALE.


Riferimenti
Sentenza del Tribunale d’appello n. 264 del 25.06.1982 (in RTT 1978-82, pag. 646 segg.)
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 88
LT 89
LT 90

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione