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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
28.03.2024
Domicilio accessorio

Domicilio accessorio

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Rapporti con l'estero

Persone giuridiche residenti all'estero sono assoggettate limitatamente all'imposta cantonale (art. 61 cpv. 1 e 2 LT, che ricalca l'art. 21 LAID), rispettivamente all'imposta federale diretta (art. 51 cpv. 1 LIFD), qualora:
  1. siano associate ad un'impresa commerciale sul territorio.
    Per impresa commerciale si intende una società di persone, quindi una società semplice giusta gli art. 530-550 CO (quale ad esempio un consorzio) oppure una società in accomandita (art. 594-619 CO). Vedi anche scheda STABILIMENTO D'IMPRESA - CANTIERI E CONSORZI;

  2. abbiano uno stabilimento d'impresa sul territorio. Si veda la scheda STABILIMENTO D'IMPRESA;

  3. siano proprietarie di fondi siti sul territorio oppure siano titolari su di essi di diritti di godimento reali oppure di diritti di godimento personali ad essi economicamente parificabili.
    Entrano quindi in linea di conto:
    • la proprietà fondiaria (art. 655 CC), le parti integranti e suoi accessori (art. 642-645 CC);
    • i diritti reali limitati: servitù (art. 730-781a CC), quale ad esempio il diritto di usufrutto, oneri fondiari (art. 782-792 CC) e pegni immobiliari (art. 793-875 CC);
    • i diritti di godimento personali economicamente parificabili alla proprietà fondiaria oppure ad un diritto reale limitato: vi rientra ad esempio il contratto di sublocazione (il reddito da sublocazione deve essere assimilato al reddito da affitti e quindi attribuito al Cantone di situazione degli immobili che vengono subaffittati);

  4. commercino immobili situati sul territorio.
    Non è necessario che vi sia uno stabilimento d'impresa in Svizzera, rispettivamente in Ticino: determinante è il luogo di situazione degli immobili;

  5. siano titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati sul territorio (l'imposizione avviene alla fonte sulla base degli art. 117 LT e 94 LIFD);

  6. fungano da intermediarie in operazioni riguardanti immobili siti sul territorio.
    Si faccia riferimento alla scheda PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - LUOGO DI IMPOSIZIONE
Rapporti intercantonali

L'esistenza di un domicilio accessorio in Ticino per le persone giuridiche con domicilio principale in un altro Cantone è data qualora si sia in presenza di uno dei primi 4 casi descritti sopra (art. 61 cpv. 1 LT). 

Nota
In ambito internazionale, la portata del diritto interno può eventualmente essere limitata dall'esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione che attribuisca la competenza impositiva allo Stato di residenza.


Riferimenti
J.-B. PASCHOUD-R. GANI, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 1-30 ad art. 51 LIFD
Sentenza TF 2C_41/2012 del 12.10.2012
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 61 1
LT 61 2
LAID 21
LIFD 51 1

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione