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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
29.03.2024
Stabilimento d'impresa

Stabilimento d'impresa

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Premessa

Gli art. 61 cpv. 3 LT e 51 cpv. 2 LIFD forniscono la stessa definizione di stabilimento d'impresa.

Tuttavia è importante sottolineare come, in ambito intercantonale, le norme di collisione sviluppate dal Tribunale federale, nell'intento di evitare un eccessivo frazionamento della sovranità fiscale, abbiano elaborato un concetto di stabilimento d'impresa applicabile alle imprese domiciliate in un altro Cantone meno ampio rispetto a quello utilizzabile, in base al diritto interno, per le ditte residenti all'estero.

In generale

Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa:
  • sede d'affari o di lavoro: installazioni materiali proprie oppure in affitto;
  • fissa: situata in un luogo geografico determinato e con carattere permanente;
  • dove si svolge l'attività: dove l'azienda svolge delle attività, non necessariamente produttive;
  • dell'impresa: direttamente e non attraverso, ad esempio, una società figlia.
Nei rapporti intercantonali è inoltre necessario, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, che l'attività svolta nella sede fissa d'affari sia qualitativamente e quantitativamente importante. Più precisamente, occorre che l'attività svolta faccia parte della sfera aziendale (requisito qualitativo) e che sia significativa in cifra assoluta, e non in base alla grandezza relativa per rapporto alla totalità dell'impresa (requisito quantitativo).

Esempi

La legge cita come esempi di stabilimenti d'impresa le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali e i cantieri di costruzione e di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.

La portata degli art. 61 cpv. 3 LT e 51 cpv. 2 LIFD può essere limitata:
  • in ambito intercantonale dal requisito che l'attività che viene svolta nello stabilimento d'impresa sia qualitativamente e quantitativamente rilevante;
  • nei rapporti internazionali dall'eventuale esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione con lo Stato estero che stabilisca termini più restrittivi.
In particolare per i cantieri si faccia riferimento alla scheda STABILIMENTO D'IMPRESA - CANTIERI E CONSORZI. 


Riferimenti
J.-B. PASCHOUD-D. DE VRIES REILINGH, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 14 ad art. 51 e n. 26-34, 37-48a ad art. 4 LIFD
Sentenza TF 2C.518/2010 del 09.11.2011
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 61 3
LIFD 51 2

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione