Vai al contenuto principale Vai alla ricerca
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ufficio tassazione delle persone giuridiche
6501 Bellinzona
www.ti.ch/fisco
24.04.2024
Provvigioni di intermediazione immobiliare a residenti all'estero - modo di imposizione

Provvigioni di intermediazione immobiliare a residenti all'estero - modo di imposizione

Stato Scheda valida per gli anni di tassazione Scheda valida per le tassazioni effettuate
Attiva

Data di pubblicazione: 06.04.2021

Stato Attiva
Data di pubblicazione: 06.04.2021
Le persone giuridiche e le società commerciali o altre comunità di persone senza personalità giuridica estere che intervengono quali mediatori in operazioni immobiliari in Ticino devono inoltrare la dichiarazione d'imposta all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per l'anno in cui hanno percepito la provvigione.

Sulla base degli art. 191 LT e 118 LIFD il mediatore deve designare un proprio rappresentante in Svizzera.

L'imposizione avviene in modo ordinario, deducendo dal relativo ricavo i costi diretti riconducibili all'operazione, una quota parte delle spese generali ed il relativo costo per imposte. Alla dichiarazione fiscale devono essere allegati i conti d'esercizio e il calcolo del risultato imponibile in Svizzera.

È riservata l'applicazione di una eventuale convenzione contro la doppia imposizione che attribuisca allo Stato di residenza la competenza impositiva. In tal caso il rappresentante del contribuente è tenuto a presentare un'attestazione dell'autorità fiscale estera che certifichi che il mediatore:
  • è residente in detto Stato ai sensi della convenzione;
  • è l'effettivo beneficiario della provvigione.
Nel caso delle società commerciali o altre comunità di persone estere senza personalità giuridica, l'imposizione avviene secondo le norme relative alle persone giuridiche (art. 10 LT e art. 11 LIFD); tuttavia la qualifica di "estero" deve essere stabilita sulla base della residenza dei suoi soci o membri.
Di conseguenza si terrà presente che:
  • la quota di competenza di eventuali soci o membri residenti in Svizzera non sottostà agli art. 10 LT e 11 LIFD, bensì è imposta nell'ambito della loro propria tassazione;
  • per ognuno dei soci o membri residenti all'estero, sarà applicabile l'eventuale convenzione contro la doppia imposizione stipulata con lo Stato di residenza del medesimo;
  • la società commerciale o comunità di persone sarà assoggettata per la quota per la quale è data l'imponibilità in Svizzera in base agli art. 10 LT e 11 LIFD.
Si noti che, a norma degli art. 256 LT e 173 LIFD, l'Autorità fiscale può esigere dal venditore o dal compratore il versamento di un deposito a garanzia dell'imposta dovuta dal mediatore estero pari al 3% del valore di compravendita per ognuna delle due imposte (cantonale e federale diretta).

Si faccia riferimento anche alla scheda PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE, LUOGO DI IMPOSIZIONE.


Riferimenti
ROBERT DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 1-9 ad art. 11 LIFD e n. 1-5 ad art. 173 LIFD
BASI LEGALI
Legge Art. Cpv. Lett.  
LT 61 2 b
LT 10
LIFD 51 1 e
LIFD 11
LT 256
LIFD 173

Restano riservate eventuali modifiche legislative, di prassi o di giurisprudenza, intervenute dopo la data di pubblicazione